Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10595

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10595
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITTORIANI SABRINA nato a FIRENZE il 25/07/1967 avverso l'ordinanza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG, E C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell'Il aprile 2022 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a S V con le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (per facilitare la lettura, si mantiene la numerazione della ordinanza impugnata): 2) sentenza del Tribunale di Firenze del 2 novembre 2015, irrevocabile il 18 gennaio 2016, per un reato commesso il 22 febbraio 2013, condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione;
3) sentenza del Tribunale di Firenze del 30 ottobre 2015, irrevocabile il 4 aprile 2016 per un reato commesso il 16 gennaio 2013, condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione;
4) sentenza del Tribunale di Firenze del 19 febbraio 2016, irrevocabile il 3 gennaio 2018, per reato commesso in agosto 2012, condanna a mesi 3 di reclusione;
5) sentenza del Tribunale di Firenze del 15 ottobre 2018, irrevocabile il 17 dicembre 2018 per reato commesso il 16 luglio 2013, condanna a mesi 4 di reclusione;
6) sentenza del Tribunale di Firenze del 20 novembre 2019, irrevocabile 1 108 giugno 2020 per reato commesso il 3 giugno 2014, condanna a giorni 20 di reclusione. Con riferimento alla condanna sub 2), l'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna a fatto anteriormente commesso che comporta il superamento dei limiti massimi di concessione del beneficio (in particolare, la sentenza del Tribunale di Firenze del 30 ottobre 2015, per fatto del 16 gennaio 2013, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione). Con riferimento alle condanne sub 3), 4) 5) e 6), l'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 3, cod. pen. perché concessa in violazione dell'articolo 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 674 comma 1 bis c.p.p., 164 comma 4 e 168 comma 3 cod. pen., con riferimento ai titoli nn. 3, 4, 5, e 6, considerato che il giudice dell'esecuzione non ha provveduto all'acquisizione dei titoli esecutivi e degli atti a disposizione del giudice della cognizione per verificare la conoscenza da parte di questi della causa ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 674 comma 1 bis e 648 c.p.p. con riferimento al titolo esecutivo n. 6, considerato che il giorno della pronuncia della sentenza, il 20 novembre 2019, sul certificato del casellario giudiziario erano già annotate le condanne su 1, 3 e 4, il pubblico ministero avrebbe potuto chiedere la revoca del beneficio concesso in presenza della condizione ostativa mediante l'impugnazione della sentenza, sicché gli era preclusa la possibilità di rivolgersi al giudice dell'esecuzione. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 674, comma 1 bis c.p.p., 164 comma 4 e 168 comma 3, cod. pen. con riferimento al titolo n. 3 che si assume essere stata concessa per la terza volta, pertanto in presenza di cause ostative. Afferma, infatti, che al momento della concessione del beneficio, il 30 ottobre 2015, le sentenze di cui ai precedenti titoli nn. 1 e 2 non erano ancora passate in giudicato, pertanto, non vi era, in realtà, alcuna condizione ostativa. Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 674 comma 1 bis e 648 c.p.p. con riferimento al titolo esecutivo n. 4, considerato che al momento della pronuncia della sentenza sub 4, il 19 febbraio 2016 non sussistevano cause ostative alla concessione del beneficio, non essendo divenute irrevocabili le sentenze di cui ai titoli 4 e 3, ma solo la n.
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