Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 07792

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 07792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07792
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DIEGO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 14/09/1992 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. P M, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e per il rigetto nel resto del ricorso;
udito l'avv. D N che, in difesa di BEVILACQUA DIEGO, si riporta ai motivi insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza dell'8/2/2022, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con sentenza del 15/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA il 1°/2/2019, ha riqualificato ai sensi dell'art. 339, comma primo cod. pen. l'aggravante originariamente contestata nell'ipotesi di cui al secondo comma e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di BEVILACQUA DIEGO in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 339, comma primo e 582, 585 e 576 nn 1 e 5 bis cod. pen.

1. D B è stato rinviato a giudizio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata si sensi dell'art. 339, comma secondo cod. pen. e per due ipotesi di lesioni pluriaggravate e, all'esito del giudizio di primo grado, è stato condannato. All'esito del giudizio di appello la Corte territoriale ha confermato la condanna. La Corte di cassazione, Sezione Sesta penale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato, ha annullato la sentenza impugnata quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339, comma secondo cod. pen. e ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso. All'esito del giudizio di rinvio la Corte territoriale ha riqualificato l'aggravante originariamente contestata nell'ipotesi di cui all'art. 339 comma primo cod. pen., rideterminata la pena ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in
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