Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2022, n. 38149
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERAMICHE SAN NICOLA S.R.L. avverso la ordinanza del 26/01/2022 del TRIBUNALE DI TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv. M S, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 gennaio 2022, il Tribunale di Trani - per quanto qui rileva - dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore dell'ente nominato da Renza Lara D'Introno, quale legale rappresentante della Ceramiche San Nicola s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva ritenuto sussistente per gli indagati Vincenzo D'Introno e Renza Lara D'Introno il fumus del reato di concorso in truffa continuata in danno dello Stato nonché la responsabilità amministrativa della società per l'illecito di cui all'art. 6,-comma 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento all'art. 5, comma 1, dello stesso decreto, dipendente dal delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. Il Tribunale riteneva inammissibile l'impugnazione in quanto presentata dal difensore dell'ente nominato dal suo rappresentante legale indagato del reato da cui dipendeva l'illecito amministrativo, in violazione di quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 57 del decreto legislativo n. 231 del 2001. 2. Ha presentato ricorso per cassazione la Ceramiche San Nicola s.r.I., a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. G L, appositamente nominato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto n. 231 del 2001 (e ritualmente avvisato dell'udienza camerale con notificazione a mezzo p.e.c. in data 1° giugno 2022), chiedendo l'annullamento della ordinanza per violazione di legge ed erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, e 57 del d. Igs. n. 231 del 2001. Osserva la difesa che in nessuno degli atti notificati all'ente compare l'avviso prescritto dall'art. 57, comma 1, del citato decreto. Poiché nell'art. 39 non si parla dell'ente imputato ma dell'imputato persona fisica, in un contesto dispositivo avulso tanto dal riferimento all'art. 61 cod. proc. pen. quanto da quello agli artt. 34 e 35 del decreto, s'impone la conclusione che l'ambito di applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 39 va circoscritto alla situazione in cui il legale rappresentante dell'ente è anche imputato e non a quella in cui è ancora solo indagato. Diversamente opinando, si giungerebbe a una soluzione formalistica che finirebbe per convertire una garanzia del diritto di difesa in un vulnus dello stesso diritto, violando l'indirizzo ermeneutico sancito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza "Succi e altri c. Italia".
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