Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2019, n. 06243
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Comune Vagli Sotto, in persona del sindaco sig. M P, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall'Avvocato P C P, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 9. Ricorrente contro Regione Toscana, in persona del presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocato F C dell'Avvocatura Regionale della Toscana per procura speciale alle liti del 3. 12. 2018 con sottoscrizione autenticata dal notaio dott. F R di Firenze„ elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato M C in Roma, piazza Barberini n. 12. Controricorrente e Ente Parco Regionale Alpi Apuane, in persona del presidente, rappresentato e difeso dall'Avvocato F C dell'Avvocatura Regionale della Toscana per procura speciale alle liti del 3. 12. 2018 con sottoscrizione autenticata dal notaio dott. G P di Castelnuovo di Garfagnana, elettivamente R.G. N. 28028/2015. domiciliato presso lo studio dell'Avvocato M C in Roma, piazza Barberini n. 12. Controricorrente e Nuova A.S.B.U.C. — Amministrazione separata dei beni di uso civico del comune di Vagli Sotto e ( limitatamente alla frazione di Ami ) del comune di Stazzena. P G. Intimati avverso la sentenzaVdella Corte di appello di Roma, depositata il 30 settembre 2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 11 dicembre 2018 dal consigliere relatore dott. M B;udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. C M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le difese svolte dall'Avv. G M per delega dell'Avv. F C per la Regione Toscana e l'Ente Parco regionale Alpi Apuane. Fatti di causa Con ricorso del 26. 4. 2004 il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Vagli Sopra espose che nel 1993 la Regione Toscana, facendo seguito agli accertamenti svolti su diposizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici dell'Italia centrale nel 1942, interrotti l'anno successivo, e poi proseguiti nel 1966, aveva disposto il procedimento di verifica e sistemazione dei beni di uso civico del comune di Vagli Sotto;che le risultanze dell'istruttoria basate sulla relazione dell' arch. S erano state adottate, in assenza di opposizioni, con provvedimento del 31. 10. 2001, che aveva ripartito la titolarità delle terre civiche tra tre comunità frazionali di Vagli Sopra, Vagli Sotto e Roggio, a seguito del quale l'istante era stata costituita ed aveva cominciato ad operare;che erano insorti contrasti a seguito di contestazioni da parte della A.S.B.U.C. di Vagli Sotto, del Parco Regionale delle Alpi Apuane e di P G, in proprio e quale rappresentante della AL.PE . s.r.1., che rivendicavano pretese e competenze sui R.G. N. 28028/2015. beni assegnati alla sua gestione. Ciò premesso, agì dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio Umbria e Toscana chiedendo che fosse accertata nei confronti di P G, dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, del comune di Vagli Sotto, dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico della Frazione Vagli Sotto e della Frazione di Ami del comune di Stazzema che le terre allo stesso attribuite come beni di uso civico a conclusione degli accertamenti amministrativi del Commissariato di Roma disposti in data 8 luglio 1942 e 6 dicembre 1966 nonché della Giunta regionale della Toscana con decreto n. 12447 del 27 dicembre 1993 sono di esclusiva proprietà collettiva della comunità della ricorrente, che per l'effetto erano infondate le pretese di natura possessoria e petitoria avanzate da privati e da enti pubblici, che fosse riconosciuto il diritto di cava e che fosse regolato il divieto di attività venatoria. Costituite le controparti, ad eccezione del comune di Vagli Sotto, e intervenuta volontariamente nel processo la Regione Toscana, con sentenza non definitiva n. 45 del 16. 9. 2009 il Commissario per gli usi civici dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla lite instaurata tra le A.B.U.C., atteso che a seguito di decreto dirigenziale regionale n. 133 del 2005 esse erano state sciolte e quindi fuse in una unica A.S.B.U.C. competente per tutto il territorio del comune di Vagli Sotto. Con successiva ordinanza il Commissario per gli usi civici dispose la riunione della causa residua con altro procedimento, iscritto al R.G. n. 48 del 2007, avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di uso civico di cava, le domande proposte da P G in proprio e quale rappresentante della Al.Pe. s.r.l. concernente l'attività di estrazione, e la domanda proposta dalla Amministrazione separata degli usi civici del comune di Vagli Sotto e del comune di Stazzema ( limitatamente alla Frazione di Ami ) volta ad accertare che le terre riconosciute come beni di uso civico a conclusione dei procedimenti disposti dal Commissario degli usi civici del 1942 e 1966 e dalla Giunta della Regione Toscana nel 1993 sono di proprietà collettiva della istante A.S.B.U.C. Con sentenza n. 12 del 2012 il Commissario dispose la separazione degli atti relativi alla causa R.G. 111 del 2004 e, con riguardo alla causa n. 48 del 2007, dichiarò il difetto di giurisdizione sulla domanda diretta alla verifica R.G. N. 28028/2015. amministrativa dei terreni avanzata dalla Amministrazione separata degli usi civici del comune di Vagli Sotto e del comune di Stazzema, osservando che il Commissario per gli usi civici può conoscere della natura di specifici terreni " ma non può " rialfrontare in sede giurisdizionale tutta la materia affidata ad una verifica amministrativa". Con decreto n. 247 del 21. 6. 2012 il
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