Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2022, n. 27684

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2022, n. 27684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27684
Data del deposito : 15 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLONE' MARCO nato a MESSINA il 28/08/1975 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di POvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente S D;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
E' presente l'avv. FILIANI GIAMPAOLO, del foro di ROMA, come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato B F del foro di PO, in difesa di MOLONE' MARCO, che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che aveva giudicato M M colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa.

2. Il M ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia avv. F B.

2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione degli artt. 625, co. 1 n. 2 cod. pen. e dell'art. 157 cod. pen. Ad avviso dell'esponente, la Corte di appello ha ritenuto l'aggravante della violenza sulle cose (consistita nel realizzare o far realizzare un allaccio diretto alla rete Enel con un cavo e bypassando il contatore) nonostante fosse stato accertato che, una volta scoperto l'allaccio, non vi era stato alcun intervento riparatorio sostitutivo di elementi danneggiati o modificati nella loro destinazione. Non risulta pertanto alcuna violenza sul bene oggetto di sottrazione o su beni accessori sottoposti a protezione o a servizio o a difesa della res oggetto di appropriazione. Cita, al riguardo, il precedente costituito da Cass. rv. 204174. Per l'esponente, la previsione di legge pretende che la violenza sia posta in essere su beni diversi dalla res furtiva. La Corte di appello non ha motivato al riguardo limitandosi a ritenere ex officio sussistente l'aggravante del furto mediante l'uso del mezzo fraudolento, mai contestata all'imputato.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 125, co. 3 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione nonché la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., anche con riferimento agli artt. 597, 598 e 604 cod. proc. pen. e infine violazione dell'art. 6 par. 3 lett. a) Cedu e dell'art. 11, co. 3 Cst. La mancanza di motivazione sopra descritta determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 125, co. 3 cod. proc. pen. L'insussistenza dell'aggravante determina la necessità dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Inoltre, la mancata previa contestazione dell'aggravante del mezzo fraudolento determina la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e dei principi costituzionali e convenzionali già evocati.
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