Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11927

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11927
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI M SRE nato a NAPOLI il 19/09/1969 SCOGNAMILLO ARMNDO nato a NAPOLI il 22/01/1988 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE di APPELLO di

FIRENZE

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S B;
uditi: il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
per le parti civili, l'Avv. ANNAMRIA DIMURO, in sostituzione dall'Avv. SERGIO MRCHETIELLO, che si è riportata alle conclusioni scritte, già depositate unitamente alla nota spese, chiedendone l'accoglimento;
per l'imputato ricorrente DI M SRE, l'Avv. MRCO AMMNNATO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso, e conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di S D M in ordine ai reati di estorsione ascrittigli ai capi 2.3.8., ed ai reati ulteriori di cui ai capi 11. (lett. A. e B.) e 12 (lett. C.) e di A S in ordine ai reati di estorsione ascrittigli ai capi 2.8. 1.1. Gli imputati ricorrono disgiuntamente contro la predetta sentenza, deducendo: - (D M) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (il reato di cui al capo 2. integrerebbe gli estremi della mera truffa;
il ricorrente sarebbe estraneo alla commissione del reato di cui al capo 3, non avendovi fornito alcun contributo materiale causalmente rilevante;
nessuna risultanza legittimerebbe l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 8.) ed al complessivo trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche;
lamenta, infine, che non vi sarebbe giudicato in ordine ai reati di cui ai capi 11. (lett. A.B.) e 12. (lett. C.), poiché il motivo di appello inerente al trattamento sanzionatorio li riguardava;
- (Scognamillo Mauro) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (il reato di cui al capo 2. integrerebbe gli estremi della mera truffa;
nessuna risultanza legittimerebbe l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 8., che andrebbe comunque a sua volta qualificato giuridicamente come truffa) ed al complessivo trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati.
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