Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2020, n. 03790
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PORCELLI LUIGI nato a MILANO il 05/03/1971 avverso la sentenza del 18/06/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere S F;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M M S P che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela. CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 18/06/2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 13/12/2017, nei confronti di PORCELLI LUIGI, confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 640 cod.pen. . Secondo la ricostruzione del fatto concordemente recepita dai giudici del merito, l'imputato si è fatto consegnare da C G e D S la somma di C 2.000 quale acconto per la locazione di una villa che però non ha consegnato alle persone offese nel termine pattuito né ha restituito gli importi ricevuti. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: - vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, perché apparente e non centrata sul reale motivo di gravame proposto in appello, relativo alla insussistenza degli artifici e raggiri capaci di ingannare le persone offese nella fase della stipula del contratto nonché alla carenza del dolo iniziale di truffa in capo all'imputato;invece la Corte territoriale ha incentrato la propria decisione sul diverso profilo della ritenuta infondatezza delle ragioni addotte a giustificazione dell'inadempimento (mancato perfezionamento dell'acquisto di altro immobile dove il P doveva trasferirsi), non ha colto la natura meramente civilistica dell'inadempimento, travisando il dato della effettiva sussistenza di un fattore esterno che ha impedito la consegna del bene ai querelanti e confondendo tra falsa effettuazione del bonifico restitutorio degli acconti percepiti e revoca del bonifico;per giunta, la Corte d'appello non ha considerato la consolidata giurisprudenza di legittimità che, in caso di contratti ad esecuzione istantanea, tra i quali dovrebbe iscriversi quello di specie, ai fini della integrazione del reato di truffa richiede la dimostrazione del dolo iniziale, incidente nella fase della stipula del contratto, restando invece un mero illecito civile il fatto dell'inadempimento contrattuale, quale deve considerarsi quello di specie. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, immotivatamente discostato dai minimi quanto alla multa, nonché in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la dedotta tenuità ,della portata criminale delle condotte di specie. 3. L'imputato personalmente ha fatto pervenire varie missive contenenti richieste di pronunce liberatorie e, da ultimo, copia del verbale di remissione di querela in data 26.8.2019 relativo a D S. RITENUTO IN DIRITTO
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