Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/1963, n. 3055
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Per 'tempo della divisione' a norma dell'art 766 cod civ bisogna intendere 'tempo delle operazioni divisionali', le quali, anche quando si tratta di divisione amichevole, sono complesse e si protraggono per periodi piu o meno lunghi. Fondamentalmente, tra le operazioni, e la stima, che diviene, una volta eseguita, il perno intorno al quale si articola la formazione delle porzioni e l'assegnazione di esse. La stima e assunta ed assorbita negli Atti successivi, compresa la sentenza che approva il progetto di divisione, ed e al momento nel quale, in relazione a ciascun bene, essa e compiuta che occorre riferirsi per rilevarne gli errori o difetti, mentre, se da questi e immune, essa non puo essere spostata da cio che e dovuto a fattori normali, come le fluttuazioni comuni, anche se talvolta accentate, del mercato che si verificano quando, per contestazioni, opposizioni e contrasti, il processo o le operazioni si protraggono nel tempo. Solo se accadono eventi straordinari o se l'estrinseca consistenza del patrimonio, per cause che incidano sull'entita fisica dei beni, viene ridotta, di cio dovra tenersi conto nel successivo svolgimento del processo divisionale, mentre, invece, le semplici oscillazioni del mercato non possono essere causa di ripetizione delle operazioni di stima. ( V 1408/62, 1027/49, 1709/38, 1694/39, V anche 902/50).*