Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 16/03/2018, n. 12278

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 16/03/2018, n. 12278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12278
Data del deposito : 16 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IORIO SALVATORE N. IL 31/03/1968 avverso l'ordinanza n. 140/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. L MICHE;
lette/se4ite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza del 21 aprile 2016, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da I S ai sensi degli artt. 314 ss. cod.proc.pen.

2. L'indagato I S veniva tratto in arresto il 12 luglio 2010 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli. Il medesimo giudice della cautela revocava la predetta misura in data 30 luglio 2010, avendo ritenuto cessate le esigenze cautelari. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza irrevocabile del 17 febbraio 2014, assolveva I S dal delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416-bis cod.pen. (concorso esterno in associazione camorristica) 'perché il fatto non sussiste. Veniva quindi proposta tempestiva istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314, c. 1, cod.proc.pen.

3. La Corte territoriale rigettava l'istanza avendo ritenuto che la vicenda che ha determinato la detenzione dello brio fosse attribuibile a sua colpa grave, come emergeva chiaramente dagli elementi valutati originariamente in funzione dell'emissione della misura cautelare. In particolare, dalle intercettazioni in atti risultava ampiamente provata una sua frequentazione con ambienti malavitosi, in particolare con esponenti dei clan S e Bidognetti.

4. brio S, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

5. Il ricorrente lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'equiparare ed accomunare la posizione dello Iorio a quella del padre e del fratello. Di conseguenza, nessun rapporto di ordinaria frequentazione sarebbe rinvenibile fra il clan ed il ricorrente, come più volte dallo stesso affermato, sia al P.M. che nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Il fatto di non aver denunciato un singolo episodio di aggressione da parte di una fazione rivale, infatti, si giustifica con la ovvia paura di ritorsioni da parte del clan, e non certo con l'avere con quest'ultimo un rapporto amicale o preferenziale. Tanto è vero che dal 2008 in poi lo brio ha deciso di denunciare gli abusi del clan per non subirne più le vessazioni e le estorsioni. Se rapporti vi sono stati con esponenti del clan S, sono stati rapporti di mera parentela, atteso che S N era fidanzato di F R, cugina di primo grado della moglie di Iorio, come più volte sottolineato, in pieno atteggiamento collaborativo, durante i colloqui con l'A.G. Ne consegue che l'ingiusta detenzione non è stata determinata dalla grave colpa dello brio, ma solamente da errore dell'autorità procedente.• 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con memoria ritualmente presentata dall'Avvocatura generale dello Stato, insiste per la conferma dell'ordinanza impugnata, ritenendo che il vaglio delle circostanze di fatto, idonee ad integrare la colpa grave, sia stato dai giudici della riparazione legittimamente operato con giudizio ex ante e sulla base dell'idoneità delle condotte dell'indagato a trarre in inganno l'A.G. ed a porsi come situazione sinergica alla causazione dell'evento detenzione.
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