Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2004, n. 11746
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Nel caso di riscossione di un'entrata patrimoniale di un ente locale a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione dei tributi,legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto il comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto il comune è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non è contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento.(Fattispecie avente ad oggetto la domanda dell'utente di accertamento dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito del comune relativo al canone dell'acqua potabile, riscosso a mezzo del ruolo esattoriale).
La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.(e tali sono tutte le sentenze emesse in cause di valore non superiore ad euro 1032,91, anche se il giudice di pace abbia fondato la sua decisione sul richiamo ad una norma di legge) non sono sindacabili in sede di legittimità che per violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento , delle norme processuali e di quelle comunitarie di rango superiore alla legge ordinaria; ne consegue che è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si censuri l'applicazione di un termine di prescrizione del credito inferiore a quello previsto dalla legge, trattandosi di violazione di norma ordinaria di natura sostanziale.
Nel caso di riscossione di un'entrata patrimoniale di un ente locale a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione dei tributi,legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, e' soltanto il comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto il comune e' titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario puo' considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non e' contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento.(Fattispecie avente ad oggetto la domanda dell'utente di accertamento dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito del comune relativo al canone dell'acqua potabile, riscosso a mezzo del ruolo esattoriale). Massima tratta dal CED della Cassazione.
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equita', ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.(e tali sono tutte le sentenze emesse in cause di valore non superiore ad euro 1032,91, anche se il giudice di pace abbia fondato la sua decisione sul richiamo ad una norma di legge) non sono sindacabili in sede di legittimita' che per violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, delle norme processuali e di quelle comunitarie di rango superiore alla legge ordinaria; ne consegue che e' inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si censuri l'applicazione di un termine di prescrizione del credito inferiore a quello previsto dalla legge, trattandosi di violazione di norma ordinaria di natura sostanziale. Massima tratta dal CED della Cassazione.
La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore. Massima tratta dal CED della Cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FRIGNANO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE ADINOLFI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 357/01 del Giudice di pace di TRBNTOLA DUCENTA, emessa il 05/03/01 e depositata il 07/03/01 (R.G. 2582/00);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/04 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'utente menzionato in epigrafe ha convenuto davanti al Giudice di pace di Trentola-Ducenta il Comune di Frignano per sentire dichiarare prescritto il diritto di credito vantato dallo stesso relativamente al canone per la somministrazione di acqua potabile negli anni 1990 e 1991, per un complessivo ammontare di L. 299.880, e, per l'effetto, annullare l'avviso di mora notificato dal concessionario del servizio riscossione tributi - IT -Banco di Napoli s.p.a.. L'adito Giudice di pace ha accolto la domanda, ritenendo applicabile il termine di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 4 c.p.c.. Il Comune di Frignano ha proposto ricorso per Cassazione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, osservando che la sentenza impugnata si riferisce esclusivamente al credito del comune per la fornitura di acqua potabile, e non anche al canone dovuto per il servizio relativo alle "acque reflue" ed alla "depurazione acqua", canone il cui pagamento è stato intimato con lo stesso avviso di mora ed in relazione soltanto al quale il ricorrente ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è stato poi assegnato a questa Sezione per la decisione sugli altri motivi con esso dedotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Le Sezioni unite di questa Corte si sono pronunziate solo sul primo motivo del ricorso, onde ne rimangono da esaminare i successivi (dal secondo all'ottavo).
2.- Assume priorità logico-giuridica l'ottavo motivo, che attiene alla regolarità processuale, sotto l'aspetto delle parti necessarie del presente giudizio.
Con tale motivo, infetti, il comune ricorrente deduce la "violazione del principio della regolarità del contraddittorio", perché l'attore non ha convenuto in giudizio anche la IT che, per conto del Comune di Frignano, ha emesso l'avviso di mora relativo al pagamento delle somme dovute al comune stesso, IT che avrebbe potuto "argomentare in merito alla prescrizione, essendo in possesso di eventuali atti interrottivi".
Il motivo di ricorso è infondato.
Già questa Corte, in controversia analoga a quella qui giudicata (domanda dell'utente di accertamento dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito del comune relativo al canone dell'acqua potabile, riscosso a mezzo ruolo dalla società concessionaria della riscossione tributi), ha affermato che legittimato passivo, nel giudizio di