Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2023, n. 07236

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2023, n. 07236
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07236
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOENES AHMED ZAKY MTARED AHMED nato il 17/10/1989 avverso la sentenza del 07/03/2022 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG

STEFANO TOCCI

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 7 marzo 2022 il Tribunale di Milano ha condannato A M Z A M alla pena di € 3000 di ammenda per il reato ex artt. 71, comma 1, e 87, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008 perché, in qualità di datore di lavoro dell'impresa LIFT ALLESTIMENTI non mise a disposizione dei lavoratori attrezzatture idonee ai fini della salute e della sicurezza adeguate al lavoro da svolgere (in Milano il 1 aprile 2019).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di contraddittorietà della motivazione, anche per il travisamento della prova. Il Tribunale avrebbe travisato il verbale del 15 settembre 2019 di ispezione, contravvenzione e prescrizione a carico del ricorrente sicché la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che tale atto sia stato tempestivamente notificato all'imputato con la raccomandata del 1 ottobre 2019. L'art. 14 della legge n. 689 del 1981 imporrebbe agli organi di vigilanza di comunicare l'addebito accertato all'interessato immediatamente o entro 90 giorni che decorrerebbero dall'accertamento del fatto: dalla cessazione dell'attività di vigilanza ma non dal suo inizio. Il Tribunale, in contrasto con le risultanze probatorie, avrebbe collocato il dies a quo in un momento successivo all'accertamento della contravvenzione contestata, sebbene dallo stesso verbale di ispezione, contravvenzione e prescrizione n. 858/2019/D2 emergerebbe che già il 1 aprile 2019 il ricorrente fu individuato come datore di lavoro della LIFT ALLESTIMENTI, che fu accertata l'eliminazione delle fonti di rischio, che fosse già stato accertato l'illecito contestato e che si tratterebbe di condotta esaurita. In base a tali dati di fatto, non sarebbe stato rispettato il termine di 90 giorni entro cui l'organo accertatore avrebbe dovuto notificare il relativo verbale, poiché la notifica sarebbe avvenuta solo il 1 ottobre 2019;
l'azione penale, quindi, non avrebbe potuto essere promossa in difetto di una condizione di procedibilità.
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