Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1979, n. 903

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Qualora, in un procedimento di opposizione all'esecuzione per credito previdenziale, pendente davanti al pretore, sia insorta controversia d'imposta con estensione del contraddittorio alla amministrazione finanziaria (nella specie, sulla legittimita o meno della ritenuta d'acconto effettuata dal debitore e versata al fisco ai sensi dell'art 3 della legge 28 ottobre 1970, n 801), l'intera controversia e devoluta alla Competenza del tribunale del foro erariale, perche le norme degli artt 6 ed 8 del RD 30 ottobre 1933 n 1611 (testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato) prevalgono anche su quelle concernenti la Competenza nelle controversie di lavoro e previdenziali, mentre e irrilevante, ai fini della Competenza, che il tribunale anzidetto provveda, successivamente, a separare la causa di opposizione alla esecuzione da quella relativa al rapporto tributario. ( Conf 294/78, mass n 389584).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1979, n. 903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 903
Data del deposito : 9 febbraio 1979

Testo completo

Qualora, in un procedimento di opposizione all'esecuzione per credito previdenziale, pendente davanti al pretore, sia insorta controversia d'imposta con estensione del contraddittorio alla amministrazione finanziaria (nella specie, sulla legittimita o meno della ritenuta
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