Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1979, n. 903
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Qualora, in un procedimento di opposizione all'esecuzione per credito previdenziale, pendente davanti al pretore, sia insorta controversia d'imposta con estensione del contraddittorio alla amministrazione finanziaria (nella specie, sulla legittimita o meno della ritenuta d'acconto effettuata dal debitore e versata al fisco ai sensi dell'art 3 della legge 28 ottobre 1970, n 801), l'intera controversia e devoluta alla Competenza del tribunale del foro erariale, perche le norme degli artt 6 ed 8 del RD 30 ottobre 1933 n 1611 (testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato) prevalgono anche su quelle concernenti la Competenza nelle controversie di lavoro e previdenziali, mentre e irrilevante, ai fini della Competenza, che il tribunale anzidetto provveda, successivamente, a separare la causa di opposizione alla esecuzione da quella relativa al rapporto tributario. ( Conf 294/78, mass n 389584).*