Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2021, n. 28269

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2021, n. 28269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28269
Data del deposito : 21 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M S nato il 10/11/1980 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ex art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F B, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, limitatamente all'istituto sub art. 131 bis c.p., con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto;
esaminate le conclusioni scritte ai sensi della citata norma del legale dell' imputato, Avvocato R F, il quale ha concluso chiedendo l' accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 14/11/2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri in data 14/02/2013 dichiarava non doversi procedere dei confronti di M S in ordine al reato di cui all' art. 474 c.p. perché estinto per prescrizione nonché in ordine al fatto di cui al capo b) (art.116 commi 1 e 13 D.Lgs 30/04/1992) perché non più previsto dalla legge come reato;
confermava l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui all' art. 648 cpv c.p. contestato, rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione M S, a mezzo difensore di fiducia, formulando tre motivi: a. nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. stante la mancata notifica dell' estratto contumaciale all' imputato, erroneamente dichiarato "assente". Assume che, ai sensi dell' art. 15 bis della L. 67/2014, l' imputato doveva essere dichiarato contumace anche in grado di appello ed allo stesso doveva essere notificato l' estratto contumaciale, come peraltro avvenuto in primo grado, adempimento non posto in essere, con conseguente nullità della sentenza;
b. violazione di legge in relazione agli artt. 648 cpv e 131 bis c.p., alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/2020. Rileva che poiché con tale pronunzia la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva» si imponeva l' annullamento della sentenza avendo la corte di appello rigettato la questione;
c. vizio di motivazione quanto alla esclusione della responsabilità dell' imputato in ordine al reato presupposto. Lamenta che del tutto erroneamente la corte di appello, richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado, si era limitata a rilevare che non vi erano elementi per ritenere che M S avesse personalmente contraffatto la merce di cui al contestato reato di ricettazione, ipotesi che non poteva in alcun modo escludersi, quanto meno sotto il profilo di un concorso formale.
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