Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2021, n. 17079
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI MARCO nato a MONTEROTONDO il 17/08/1982 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere V S;lette/se~-e-le conclusioni del PG L (sq iiA C1S av 1,0 CtiSo L1 2u rri, t1 1 9 i bit/t o zt l'A tiva o i pro 11 ,- RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento reso il 23 giugno 2020, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da M C avverso l'avviso orale contenente divieti aggiuntivi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, emesso nei suoi confronti dal Questore di Roma il 5 marzo 2020 e notificatogli in data 19 marzo 2020. L'avviso orale - che imponeva a C lo specifico divieto di possesso e uso dalla data della notifica di "qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente (...)" e il divieto di accesso a Internet, ricomprendendo tra gli strumenti vietati anche i telefoni cellulari - si fondava sulla ritenuta pericolosità sociale del soggetto, valutata con giudizio prognostico sulla base delle due condanne passate in giudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti e dell'esito delle ulteriori indagini relativamente all'accertamento a suo carico di reati della stessa specie. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso il difensore di Mario C, chiedendone l'annullamento sulla scorta di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la nullità del provvedimento del Questore per la sua assoluta genericità. La difesa prospetta la carenza di un'adeguata motivazione, dimostrata dal fatto che il giudice dell'opposizione è stato indotto a disporre un'istruttoria per acquisire informazioni presso la Questura e a compiere, così, un'attività di autonoma integrazione. Invece, il giudice dell'opposizione è chiamato a svolgere, secondo la difesa, una mera funzione di garanzia a tutela del destinatario del provvedimento (attraverso un controllo formale dell'efficacia dello stesso), senza poter effettuare una sua valutazione e integrare il provvedimento carente sotto il profilo motivazionale. Pertanto, il complessivo esito reputato nullo, non essendosi il giudice dell'opposizione limitato a detto controllo formale, ma avendo di fatto integrato la motivazione e, così, riscritto l'atto del Questore. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia l'infondatezza del provvedimento impugnato. La difesa fa presente che le sentenze poste a fondamento del giudizio di pericolosità sono entrambe a pena condizionalmente sospesa: e l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena implica una prognosi favorevole in ordine alla personalità del soggetto, nei confronti del quale il giudice di merito ha escluso la pericolosità, giudizio prognostico che confligge con quello formulato dal Questore fondato sulle sentenze di condanna. Il provvedimento non solo sarebbe carente dal punto di vista motivazionale, ma anche assolutamente infondato e privo dei presupposti imposti dalla legge. 2.3. Con il terzo motivo si evidenzia l'inapplicabilità della misura disposta dal Questore per conflitto con la misura cautelare in atto, la mancanza del requisito della pericolosità sociale e l'obliterazione dell'assoluta necessità di C di possedere il telefono per le documentate esigenze lavorative. La misura di prevenzione, secondo il ricorrente, contrasta con la misura cautelare degli arresti domiciliari attualmente in corso. In particolare, il giudice cautelare ha autorizzato l'imputato a svolgere l'attività lavorativa presso la società SAPORA' Srl, per l'esercizio della quale è indispensabile l'utilizzo del cellulare, anche per contattare per ogni evenienza i suoi familiari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in relazione al primo motivo di ricorso, poiché il Tribunale, nonostante abbia chiarito il nesso tra la condotta del prevenuto nello svolgimento dell'attività illecita contestata e la disponibilità degli strumenti il cui uso gli è stato vietato, supplisce a una carenza strutturale del provvedimento genetico, invece non rimediabile con la motivazione del giudice, laddove una diversa conclusione eluderebbe il precetto che impone sempre la motivazione dei provvedimenti significativamente limitativi della libertà individuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione si profila basata su motivi che non risultano fondati. 2. Per quanto qui ancora rileva, è da osservare, in premessa, che gli elementi, come in fatto configurati, inerenti alla sfera del ricorrente sono stati considerati dal Tribunale sufficienti a giustificare - non soltanto il giudizio di pericolosità sociale, attuale e concreto, di C idoneo a inquadrarlo in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (presupposto formale del provvedimento), bensì - anche l'applicazione degli specifici divieti di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto, pur se si tratta di divieti particolarmente afflittivi, siccome idonei a incidere in maniera rilevante sulle libertà e sui diritti costituzionalmente garantiti. In tale chiave il divieto di possedere apparecchi radiotrasmittenti, tra i quali è ricompreso il telefono cellulare, e il divieto di accedere a Internet sono stati ritenuti giustificati, in quanto specificamente idonei al raggiungimento della finalità specialpreventiva in relazione alla necessità di contenere la pericolosità palesata dal prevenuto, tendente all'impiego di tali mezzi per delinquere nel settore delle sostanze stupefacenti, stanti le innumerevoli applicazioni, possibilità di accesso a connessioni e comunicazioni che detti strumenti garantiscono secondo modalità e articolazioni difficilmente controllabili. 3. Il ricorso verte, dunque, in tema di applicazione - unitamente all'avviso orale emesso dal Questore nei confronti del soggetto indiziato della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 - dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto, che possono essere imposti al prevenuto che risulti definitivamente condannato per delitti non colposi. 3.1. Ai fini dell'applicazione della sola misura di prevenzione personale dell'avviso orale, il questore è chiamato a una duplice valutazione: in primo luogo, la valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale, in relazione alla personalità potenzialmente incline a comportamenti antisociali, e, in secondo luogo, quella attinente alla concretezza e attualità di tale rischio. Questa valutazione, di natura largamente discrezionale, si basa su elementi di fatto sussistenti al momento dell'emissione del provvedimento, quali precedenti condanne, procedimenti penali in corso, nonché altri comportamenti di natura oggettiva, ed è affidata al questore, organo di natura amministrativa, al di fuori della procedura giurisdizionale. Si suole precisare che il presupposto necessario per l'adozione dell'avviso orale costituito dalla pericolosità per la sicurezza pubblica del soggetto destinatario forma oggetto di un necessario giudizio prognostico fondato su valutazioni discrezionali dell'autorità amministrativa, che si possono basare su presunzioni o indizi, desunti da comportamenti tali da assumere un significato di tendenziale pericolosità, denotante una personalità incline a comportamenti antigiuridici e, quindi, antisociali (Cons. Stato, Sez. 6, n. 7581 del 30/12/2005, con riferimento alla disciplina già prevista dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n.1423, come modificato dall'art. 5 legge 3 agosto 1988, n. 327). Poi, per l'applicazione dei divieti aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 4, cit. si richiede che, al di là della sussistenza del presupposto di legittimità formale concernente la condanna per delitti non colposi, la specifica limitazione risulti giustificata dalla necessità di prevenire la commissione di condotte illecite, con l'effetto che il giudizio prognostico legittimante dal punto di vista sostanziale l'applicazione di tali incisivi divieti deve essere giustificato da una specifica motivazione che tenga conto delle condizioni personali del prevenuto e che selezioni, nell'ambito dei vari ed eterogenei divieti contemplati dalla norma, quello più idoneo a tutelare la collettività. Il provvedimento applicativo deve, perciò, illustrare, seppure sinteticamente, quegli elementi di fatto, anche con riguardo alla molteplicità dei delitti non colposi, che siano idonei a individuare, operata la valutazione prognostica di pericolosità necessaria per l'imposizione di uno specifico divieto limitativo della libertà personale, la misura limitativa più adeguata nel caso di specie (v. in tal senso le dettagliate considerazioni di Sez. 1, n. 13765 del 25/02/2020, Silvano, Rv. 278820 - 01).
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