Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2019, n. 13903

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2019, n. 13903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13903
Data del deposito : 22 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22827-2017 proposto da: CUVA ANGIOLETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G E;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO DI BONIFICA

9 DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO BUTTA';

- controricorrente -

nonchè

contro

P G;

- intimato -

avverso la sentenza n. 75/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 18/04/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal Consigliere R F. Rilevato che:

1. A C ha proposto ricorso ai sensi del 200 del r.d. n. 1775 del 1933 contro il Consorzio di Bonifica 9 di Catania e G P, avverso la sentenza n. 75 del 18 aprile 2017, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (di seguito TSAP) ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia n. 19 del 2016. 2. Al ricorso per cassazione, che propone quattro motivi, ha resistito con controricorso soltanto il Consorzio di Bonifica 9 di Catania, mentre il P non ha svolto attività difensiva.

3. La trattazione dinanzi alle Sezioni Unite è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.

1. cod. proc. civ.

4. Parte resistente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso in esame consta di 127 (centoventisette) pagine, delle quali 92 (novantadue) sono dedicate all'esposizione del fatto.

1.1. La tecnica enunciativa con cui si articola la lunga e preponderante parte dedicata all'esposizione del fatto si articola in Ric. 2017 n. 22827 sez. SU - ud. 18-12-2018 -2- modo tale da rendere il risultato espositivo di difficile intellegibilità, sebbene non formalmente sotto la specie del ricorso con esposizione del fatto c.d. assemblata (su cui Cass., Sez. Un., n. 5698 del 2012 e, prima ancora, Cass., Sez. Un., n. 16628 del 2009). L'esposizione nelle prime 92 pagine, infatti, non si sviluppa con la riproduzione formale diretta degli atti del giudizio di merito, bensì, come ha rilevato anche il resistente, attraverso una tecnica di enunciazione minuziosa del fatto sostanziale e processuale, quest'ultimo sviluppatosi — da quello che si percepisce attraverso una sommaria ricognizione dell'esposizione - inizialmente davanti al giudice ordinario, con una fase cautelare prima e poi davanti al Tribunale di Catania e, quindi, davanti alla Corte d'Appello di Catania e, di seguito, con una riassunzione - a quel che si legge relativa a parte delle domande oggetto di lite, per cui già il primo Giudice aveva dichiarato l'incompetenza - davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia. Attraverso detta esposizione minuziosa, che interessa dalla pagina 19 lo svolgimento del giudizio di primo grado davanti al TRAP e, quindi, davanti al TSAP, il risultato risulta quello di un "prodotto espositivo" sostanzialmente identico a quello di un ricorso con esposizione assemblata. Si riproducono, infatti, sebbene prevalentemente in una forma apparentemente enunciativa, ma che nella sostanza si risolve in una riproduzione di atti processuali, appunto gli atti inerenti allo svolgimento dell'intera vicenda processuale. In tal modo questa Corte, per percepire il fatto sostanziale e processuale risulterebbe costretta alla lettura di quanto dedotto secondo una logica espositiva poco funzionale allo scopo di fornire un'esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi del n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ.

2. Lo scrutinio dei motivi, peraltro evidenzia che essi sono tutti inammissibili. Queste le ragioni. Ric. 2017 n. 22827 sez. SU - ud. 18-12-2018 -3- 3. Con il primo motivo si deduce "violazione dell'art. 28 della Costituzione (diritto di difesa) - art. 360 co.1 n. 3", in realtà volendo alludere verosimilmente all'art. 24 della Costituzione. L'esposizione del motivo inizia con la riproduzione del passo dell'esposizione del fatto della sentenza impugnata in cui essa ha rilevato che «Dopo la rinunzia al mandato ad opera dell'avvocato dell'appellante e non essendosi costei munita di alcuna sostitutiva valida rappresentanza processuale, tanto da non potersi ritenere neppure validamente comparsa», cui fa seguire la riproduzione del seguente passo della motivazione della stessa sentenza: «è irricevibile, ovvero da qualificarsi tamquam non esset per difetto di un requisito essenziale di forma, qualsiasi atto - comunque variamente denominato o intestato o depositato o fatto pervenire in cancelleria - compiuto dalla parte di persona, non essendo ammissibile la difesa personale di quella davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche: infatti, è vero che essa può dirsi ammessa davanti al tribunale regionale in base all'art. 157 T.U. n. 1775/1933 e che l'art. 190 di esso dispone in appello si applicano "le stesse forme indicate negli articoli precedenti", ma, in primo luogo, tale disposizione fa rinvio alle forme di svolgimento del procedimento e non ai requisiti per assumere la difesa, mentre comunque, in via dirimente, l'art. 4, co. 2, del r.d.l. n. 1576/1933 statuisce che la difesa davanti alle magistrature superiori, tra cui viene definito espressamente il tribunale superiore delle acque pubbliche, non può essere assunta se non da avvocato iscritto nell'albo speciale per la difesa davanti alle magistrature superiori». Di seguito si riportano i passi motivazionali immediatamente successivi, che la sentenza ha enunciato con la proposizione "consegue da tanto", ma con una riproduzione non integrale, in quanto effettuata con parti omesse, siccome evidenziato dall'uso dei puntini sospensivi. La riproduzione è quella che segue: «- in primo luogo, che la presenza della parte di persona, non assistita né rappresentata cioè da avvocato Ric. 2017 n. 22827 sez. SU - ud. 18-12-2018 -4- iscritto all'albo speciale appena richiamato, integra un evento processualmente del tutto irrilevante in quanto relativo ad attività giuridicamente inammissibile in radice, tanto che la parte stessa neppure può dirsi essere comparsa a termini di legge e non insorge allora neppure alcun obbligo - in capo al cancelliere o al giudice, sotto la cui direzione il primo forma l'atto pubblico in cui il verbale di 12 udienza si risolve (art. 130 cod. proc. civ.) - di verbalizzarne presenza ed eventuali dichiarazioni;
... - in terzo luogo, la piena validità ... tanto della scelta di non dare alcun conto a verbale della stessa presenza e delle incongrue e radicalmente inammissibili dichiarazioni della parte di persona, quanto di quella di dare conto a verbale (v. ud. 8.2.17) del fatto che quest'ultima avesse chiesto di formulare dichiarazioni ed istanze ... - in quinto luogo, che può e deve allora essere esaminato il gravame come ritualmente formato dall'appellante a patrocinio del suo difensore prima che questi rinunziasse al suo mandato, siccome portato a conoscenza delle sue controparti e sul quale si è instaurato il contraddittorio.».

3.1. Dopo che si sono riportati questi brani della motivazione della sentenza impugnata, si deduce quanto segue: «La ricorrente aveva documentato di non essere riuscita a trovare un avvocato disposto ad assisterla, e si era costituita personalmente ai sensi degli art. 157 e 190 RD 1775/1933, per tutelare il proprio diritto. L'interpretazione seguita dal TSAP nell'impugnata sentenza della norma di cui all'art. 4 co. 2 r.d.l. n. 1576/1933 appare confliggente con l'art. 28 della Costituzione, che riconosce quale diritto primario quello alla difesa. Ed a tale norma recante uno dei principi fondamentali del diritto avrebbe dovuto conformarsi il TSAP al fine di rendere effettivo e concreto il diritto alla difesa. Quanto meno il TSAP avrebbe dovuto concedere alla ricorrente un ulteriore rinvio, peraltro richiesto dalla ricorrente stessa al presidente del collegio, dopo che quest'ultimo aveva evidenziato che la costituzione personale non era ammissibile, al fine di Ric. 2017 n. 22827 sez. SU - ud. 18-12-2018 -5- consentire alla ricorrente stessa di munirsi di nuovo difensore per garantire la difesa tecnica. Ed ancor più illegittima appare la sentenza ove si rilevi che è stata omessa alcuna notifica al difensore rinunciatario della ricorrente in ordine alla data dell'ultima udienza, in violazione dei diritti di difesa della ricorrente. Da ultimo va rilevata una ulteriore violazione dei diritti della ricorrente, allorquando alla stessa è stato chiesto per il rilascio di copia conforme del fascicolo 138/16 l'importo di euro 2863,89 per diritti, senza che a fronte della specifica richiesta della ricorrente alla stessa sia stata comunicata la specifica degli "accurati conteggi" con accanto a ciascuno di essi il costo dei relativi diritti, nonché il costo per il rilascio della copia telematica delle notifiche ai difensori delle parti.». Il motivo si presta alle seguenti considerazioni.
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