Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/05/2022, n. 17622
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 431-2021 proposto da: D M C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
GRACCHI
39, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GIUFFRE', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M;
- ricorrente -
contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA COLONNA
355, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato M C;
- controrícorrente - nonché
contro
ARPA FVG - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA;
- intimata- avverso la sentenza n. 88/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 29/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere O D M;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO CHE
C D M propose ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche chiedendo annullamento: a) del provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico - idrico - ambientale - Servizio gestione risorse idriche, .prot. n. 0030923/P, "Comunicazione rigetto istanza di concessione derivazione d'acqua", dd. 11.06.2018;
b) della nota di ARPA FVG - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia dd. 31.05.2018 prot. 0019987/P/GEN/STA_QAI - "Rettifica a precedente nota dd. 24.5.2018", di "conferma del parere negativo";
c) del parere reso dalla medesima ARPA FVG dd. 06.10.2017 prot. 0033109/P/GEN/STA_QAI confermato con nota del 07/12/2017 prot. 0041164/P/ GEN/STA_QAI e, occorrendo, di ogni ulteriore atto della istruttoria e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello o a quelli impugnati. Dedusse violazione dell'art. 45, comma 3, della I. r. FVG n. 11 del 2015, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, difetto di motivazione, violazione di legge e/o eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, contraddittorietà, travisamento dei fatti, illogicità, violazione dell'art. 4, della L.R. FVG n. 7 del 2000 e 3, I. n. 241 del 1990, eccesso di potere per vizio di motivazione, dolendosi, in particolare, della illegittima valutazione compiuta dall'ARPA, per difetto di istruttoria, non essendo state considerate le deduzioni e i dati tecnici a più riprese forniti nel corso del procedimento e, da ultimo, in sede di controdeduzioni, vizio inficiante anche il provvedimento finale di rigetto dell'istanza di concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal Rio Gost, in Comune di Resia, Provincia di Udine. Con sentenza n. 89/2020, depositata 29/7/2020, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso. Nella decisione si osserva come a parere dell'Amministrazione fosse "indispensabile la redazione di un'analisi modellistica", adempimento che "il ricorrente riteneva surrogabile", tanto da non aver mai chiesto "una proroga temporale per adempiere alle richieste" dell'ARPA, come pure evidenziato nell'impugnato provvedimento di diniego, ed ancora, che la parte privata neppure aveva allegato e dimostrato che si fosse trattato di un onere irragionevole e sproporzionato "rispetto all'utilità potenzialmente derivante dall'accoglimento della domanda". Ne discende che "il rifiuto di predisporre un'analisi modellistica era ragione (da sola) sufficiente per respingere la domanda" e, dunque, idonea a sostenere la legittimità del provvedimento amministrativo, "con la conseguenza che diventano irrilevanti, per difetto d'interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dalla Pubblica autorità". Avverso la predetta sentenza il D M ha proposto ricorso per cassazione, articolato tre motivi. La Regione ha resistito con controricorso. L'ARPA FVG - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (di seguito ARPA) non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. dell'art. 201, r.d. n. 1775 del 1933 e 111 Cost., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione di legge (art. 45, comma 3, I. r. FVG n. 11 del 2015) e sull'eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, atteso: che nel primo parere negativo dell'ARPA dd. 6.10.2019, si affermava che "tale parere e comunque in attesa della valutazione dei dati idrologici da parte degli Uffici Regionali competenti" e, dunque, "rivedibile";
che la valutazione sui dati idrologici perveniva nel marzo 2018;
che nell'atto di conferma del precedente pare negativo dd. 31.5.2018, non si dava conto delle risultanze di tale valutazione, né dell'incidenza di tale dato sull'istruttoria svolta e, in dettaglio, sulla formulazione di un parere negativo per quanto di competenza dell'ARPA, con palese difetto di motivazione. Assume, ancora, il ricorrente che se la valutazione dei dati idrologici fosse stata davvero superflua, l'ARPA avrebbe tout court adottato un parere negativo in ragione della già accertata carenza istruttoria rappresentata dalla assenza della c.d. analisi modulistica e non già un parere condizionato cioè "rivedibile". Con il secondo motivo d'impugnazione, deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, violazione degli artt. dell'art. 201, r. d. n. 1775 del 1933 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata ha pretermesso l'esame di un profilo della vicenda per cui è causa sicuramente decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso. Assume il ricorrente che a fronte dell'ampia discrezionalità tecnica di cui gode la P.A. nella materia ambientale, l'ARPA avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui la già contestata carenza di analisi modulistica, alla luce degli acquisiti dati idrologici e delle controdeduzioni dei tecnici di parte, rappresentasse ragione idonea a respingere l'istanza del privato. Con il terzo motivo d'impugnazione, deduce violazione degli artt. 45, comma 3, I. r. FVG n. 11 del 2015, 1 e 3, I. n. 241 del 1990, 97 e 111 Cost., 201, r. d. n. 1775 del 1933, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.
GRACCHI
39, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GIUFFRE', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M;
- ricorrente -
contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA COLONNA
355, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato M C;
- controrícorrente - nonché
contro
ARPA FVG - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA;
- intimata- avverso la sentenza n. 88/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 29/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere O D M;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO CHE
C D M propose ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche chiedendo annullamento: a) del provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico - idrico - ambientale - Servizio gestione risorse idriche, .prot. n. 0030923/P, "Comunicazione rigetto istanza di concessione derivazione d'acqua", dd. 11.06.2018;
b) della nota di ARPA FVG - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia dd. 31.05.2018 prot. 0019987/P/GEN/STA_QAI - "Rettifica a precedente nota dd. 24.5.2018", di "conferma del parere negativo";
c) del parere reso dalla medesima ARPA FVG dd. 06.10.2017 prot. 0033109/P/GEN/STA_QAI confermato con nota del 07/12/2017 prot. 0041164/P/ GEN/STA_QAI e, occorrendo, di ogni ulteriore atto della istruttoria e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello o a quelli impugnati. Dedusse violazione dell'art. 45, comma 3, della I. r. FVG n. 11 del 2015, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, difetto di motivazione, violazione di legge e/o eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, contraddittorietà, travisamento dei fatti, illogicità, violazione dell'art. 4, della L.R. FVG n. 7 del 2000 e 3, I. n. 241 del 1990, eccesso di potere per vizio di motivazione, dolendosi, in particolare, della illegittima valutazione compiuta dall'ARPA, per difetto di istruttoria, non essendo state considerate le deduzioni e i dati tecnici a più riprese forniti nel corso del procedimento e, da ultimo, in sede di controdeduzioni, vizio inficiante anche il provvedimento finale di rigetto dell'istanza di concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal Rio Gost, in Comune di Resia, Provincia di Udine. Con sentenza n. 89/2020, depositata 29/7/2020, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso. Nella decisione si osserva come a parere dell'Amministrazione fosse "indispensabile la redazione di un'analisi modellistica", adempimento che "il ricorrente riteneva surrogabile", tanto da non aver mai chiesto "una proroga temporale per adempiere alle richieste" dell'ARPA, come pure evidenziato nell'impugnato provvedimento di diniego, ed ancora, che la parte privata neppure aveva allegato e dimostrato che si fosse trattato di un onere irragionevole e sproporzionato "rispetto all'utilità potenzialmente derivante dall'accoglimento della domanda". Ne discende che "il rifiuto di predisporre un'analisi modellistica era ragione (da sola) sufficiente per respingere la domanda" e, dunque, idonea a sostenere la legittimità del provvedimento amministrativo, "con la conseguenza che diventano irrilevanti, per difetto d'interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dalla Pubblica autorità". Avverso la predetta sentenza il D M ha proposto ricorso per cassazione, articolato tre motivi. La Regione ha resistito con controricorso. L'ARPA FVG - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (di seguito ARPA) non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. dell'art. 201, r.d. n. 1775 del 1933 e 111 Cost., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione di legge (art. 45, comma 3, I. r. FVG n. 11 del 2015) e sull'eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, atteso: che nel primo parere negativo dell'ARPA dd. 6.10.2019, si affermava che "tale parere e comunque in attesa della valutazione dei dati idrologici da parte degli Uffici Regionali competenti" e, dunque, "rivedibile";
che la valutazione sui dati idrologici perveniva nel marzo 2018;
che nell'atto di conferma del precedente pare negativo dd. 31.5.2018, non si dava conto delle risultanze di tale valutazione, né dell'incidenza di tale dato sull'istruttoria svolta e, in dettaglio, sulla formulazione di un parere negativo per quanto di competenza dell'ARPA, con palese difetto di motivazione. Assume, ancora, il ricorrente che se la valutazione dei dati idrologici fosse stata davvero superflua, l'ARPA avrebbe tout court adottato un parere negativo in ragione della già accertata carenza istruttoria rappresentata dalla assenza della c.d. analisi modulistica e non già un parere condizionato cioè "rivedibile". Con il secondo motivo d'impugnazione, deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, violazione degli artt. dell'art. 201, r. d. n. 1775 del 1933 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata ha pretermesso l'esame di un profilo della vicenda per cui è causa sicuramente decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso. Assume il ricorrente che a fronte dell'ampia discrezionalità tecnica di cui gode la P.A. nella materia ambientale, l'ARPA avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui la già contestata carenza di analisi modulistica, alla luce degli acquisiti dati idrologici e delle controdeduzioni dei tecnici di parte, rappresentasse ragione idonea a respingere l'istanza del privato. Con il terzo motivo d'impugnazione, deduce violazione degli artt. 45, comma 3, I. r. FVG n. 11 del 2015, 1 e 3, I. n. 241 del 1990, 97 e 111 Cost., 201, r. d. n. 1775 del 1933, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.
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