Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/06/2005, n. 13684
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In tema di condono fiscale, in mancanza della previsione di uno specifico termine di decadenza - per sua natura eccezionale - per la notifica della cartella di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in forza di dichiarazione integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non versata, oltre che degli accessori di legge, trova applicazione, in linea di principio, il termine di prescrizione secondo la disciplina generale prevista dagli artt. 2934 e seguenti cod. civ., decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, dalla scadenza del termine concesso al contribuente per il versamento dall'art. 51, sesto comma, della stessa legge n. 413 del 1991.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MNISTERO DELL'ECONOMA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
contro
ZERIAL ARREDAMENTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 167/03/02 della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, sezione n. 3, del 3 marzo 2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell'1 aprile 2005 dal relatore, Cons. Dott. S S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. S F, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Zerial Arredamenti ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatale dall'Ufficio IVA di Trieste in seguito alla liquidazione della dichiarazione integrativa, presentata dalla contribuente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento alle annualità d'imposta dal 1986 al 1990.
La Commissione tributaria provinciale di Trieste accoglieva il ricorso, affermando l'intempestività della impugnata iscrizione a ruolo della maggior imposta dovuta, effettuata a norma dell'art. 51, comma 8, della legge 1991/413, ma oltre il termine previsto dall'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ritenuto applicabile anche
alle dichiarazioni e iscrizioni a ruolo previste dalla legge 1991/413), ossia oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello della dichiarazione.
Proponeva appello l'Ufficio, sostenendo che nella specie era applicabile l'art. 58, comma 3, del d.P.R. 1972/633, in forza del quale per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta (come nel caso in esame) l'Ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. In via subordinata, l'Ufficio affermava l'applicabilità della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. L'adita Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l'appello, affermando che:
1 - l'iscrizione a ruolo era stata determinata da una non integrale corresponsione dell'imposta dovuta, avendo l'Ufficio ritenuto di rettificate detta imposta rispetto alla dichiarazione integrativa effettuata dalla contribuente;
2 - non era conseguentemente applicabile l'art. 58, comma 3, del d.P.R. 1972/633, invocato dall'Ufficio;
3 - trovava invece applicazione l'art. 57, comma 1, dello stesso decreto presidenziale, poiché le dichiarazioni presentate per avvalersi del condono fiscale in ordine alle pendenze tributarie riguardanti l'IVA dovevano considerarsi sostitutive di quelle annuali non presentate e integrative di quelle presentate e quindi soggette alla disposizione citata, che obbliga l'Amministrazione finanziaria a procedere alla eventuale rettifica, con avviso da notificare al contribuente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;