Cass. civ., sez. II, sentenza 10/10/1981, n. 5327

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La riscossione di un credito del de cuius da parte del soggetto esercente la patria potestà sull'erede minore non comporta, ostandovi il disposto dell'art. 471 cod. civ., l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 dello stesso codice, da parte dell'erede minore; ne', ai fini della validità del pagamento compiuto dal debitore, occorre che il legale rappresentante sia stato autorizzato dal giudice tutelare, essendo l'intervento di questo necessario solo in un momento successivo, per la Determinazione dell'impiego della somma riscossa. ( V. 1144/69, mass. N. 339702).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 10/10/1981, n. 5327
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5327
Data del deposito : 10 ottobre 1981

Testo completo

La riscossione di un credito del de cuius da parte del soggetto esercente la patria potestà sull'erede minore non comporta, ostandovi il disposto dell'art. 471 cod. civ.,
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