Cass. civ., sez. II, sentenza 10/10/1981, n. 5327
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La riscossione di un credito del de cuius da parte del soggetto esercente la patria potestà sull'erede minore non comporta, ostandovi il disposto dell'art. 471 cod. civ., l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 dello stesso codice, da parte dell'erede minore; ne', ai fini della validità del pagamento compiuto dal debitore, occorre che il legale rappresentante sia stato autorizzato dal giudice tutelare, essendo l'intervento di questo necessario solo in un momento successivo, per la Determinazione dell'impiego della somma riscossa. ( V. 1144/69, mass. N. 339702).*
Sul provvedimento
Testo completo
La riscossione di un credito del de cuius da parte del soggetto esercente la patria potestà sull'erede minore non comporta, ostandovi il disposto dell'art. 471 cod. civ.,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi