Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/06/2011, n. 13654
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In tema di contraddittorio nel processo tributario, ai sensi dell'art. 17, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del d.lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo presidente f.f. -
Dott. D L M - Presidente di sezione -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A DLLE E, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
V A, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 68, presso l'avv. prof. P G, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. n. 0 9, n. 96/09/08, del 10 luglio 2008, depositata il 3 settembre 2008, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2011 dal Consigliere R B;
uditi gli avv.ti A D S, A M e M P C, per l'Avvocatura Generale dello Stato, e avv. Giovanni Puoti per i controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per la decisione dei ricorsi con applicazione del principio del duplice criterio di tassazione (Cass.n. 22974/10 e 27928/09) fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 47 del 2000 (1/1/2001), che ha introdotto il criterio unico della
tassazione separata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione da parte del contribuente dei silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione ad una sua istanza di rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel