Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2022, n. 01252
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Testo completo
causa in istruttoria con separata ordinanza onde procedere all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'importo di tale corrispettivo. Con successiva sentenza definitiva, pubblicata il 19 gennaio 2015, la Corte di Napoli ha poi condannato D e A C al pagamento delle somme corrispondenti al valore locativo degli immobili, per come accertato a mezzo della disposta consulenza tecnica. 3. — Entrambe le pronunce sono state impugnata per cassazione dalle sorelle C: i motivi di ricorso sono tre. Uno è, invece, il motivo di ricorso incidentale condizionato fatto valere dalla curatela fallimentare, la quale resiste all'impugnazione principale con controricorso. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale. Le ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Col primo motivo di ricorso principale viene denunciata per Sez. I - RG 18416/2015 pubblica udienza 27.10.2021 4 cassazione la violazione del principio del giudicato interno. Rilevano le ricorrenti che la vicenda afferente il diritto di usufrutto, estintosi per consolidazione, risulterebbe coperta dal giudicato interno in quanto la relativa statuizione non sarebbe stata oggetto di appello. Il motivo non ha fondamento. Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha anzitutto dato atto della soggezione dell'atto di donazione alla prescrizione contenuta nell'art. 64 I. fall.;
ha quindi affermato che le convenute dovevano essere condannate all'equivalente monetario dei diritti di usufrutto: e ciò in quanto era impossibile la restituzione del bene, stante l'estinzione dei diritti, a norma dell'art. 1014, n. 2, c.c.. Tale estinzione dipenderebbe, in sostanza, dal rilievo giuridico che, ad onta dell'azione intrapresa dalla curatela fallimentare, conserverebbe la consolidazione dell'usufrutto conseguente alla donazione posta in essere dal fallito. Quanto ritenuto dal Tribunale con riguardo all'estinzione non può considerarsi statuizione suscettibile di passaggio in giudicato. Al di là del rilievo per cui la detta vicenda estintiva è implicitamente, e contraddittoriamente, negata dallo stesso giudice di primo grado, laddove ha ritenuto la soggezione dell'atto di liberalità alla disciplina di cui al cit. art. 64 (giacché, come rilevato dalla Corte di appello, l'inefficacia del contratto di donazione ha evidentemente impedito la consolidazione dei diritti di usufrutto in capo alle nude proprietarie), è evidente che il tema dell'estinzione o meno dei diritti di usufrutto spettanti alle odierne ricorrenti integri una questione giuridica su cui non può essere caduto il giudicato interno. Secondo l'insegnamento risalente di questa Corte, non sono suscettibili di passare in giudicato quei capi della pronuncia che, sebbene non impugnati, sono strettamente collegati da rapporto pregiudiziale o conseguenziale ad Sez. I - RG 18416/2015 pubblica udienza 27.10.2021 5 altri capi direttamente impugnati (Cass. 27 marzo 1980, n. 2028;
Cass. 26 febbraio 1983, n. 1494;
Cass. 2 marzo 2010, n. 4934): e nella fattispecie, in appello, come ricorda la sentenza non definitiva
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Col primo motivo di ricorso principale viene denunciata per Sez. I - RG 18416/2015 pubblica udienza 27.10.2021 4 cassazione la violazione del principio del giudicato interno. Rilevano le ricorrenti che la vicenda afferente il diritto di usufrutto, estintosi per consolidazione, risulterebbe coperta dal giudicato interno in quanto la relativa statuizione non sarebbe stata oggetto di appello. Il motivo non ha fondamento. Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha anzitutto dato atto della soggezione dell'atto di donazione alla prescrizione contenuta nell'art. 64 I. fall.;
ha quindi affermato che le convenute dovevano essere condannate all'equivalente monetario dei diritti di usufrutto: e ciò in quanto era impossibile la restituzione del bene, stante l'estinzione dei diritti, a norma dell'art. 1014, n. 2, c.c.. Tale estinzione dipenderebbe, in sostanza, dal rilievo giuridico che, ad onta dell'azione intrapresa dalla curatela fallimentare, conserverebbe la consolidazione dell'usufrutto conseguente alla donazione posta in essere dal fallito. Quanto ritenuto dal Tribunale con riguardo all'estinzione non può considerarsi statuizione suscettibile di passaggio in giudicato. Al di là del rilievo per cui la detta vicenda estintiva è implicitamente, e contraddittoriamente, negata dallo stesso giudice di primo grado, laddove ha ritenuto la soggezione dell'atto di liberalità alla disciplina di cui al cit. art. 64 (giacché, come rilevato dalla Corte di appello, l'inefficacia del contratto di donazione ha evidentemente impedito la consolidazione dei diritti di usufrutto in capo alle nude proprietarie), è evidente che il tema dell'estinzione o meno dei diritti di usufrutto spettanti alle odierne ricorrenti integri una questione giuridica su cui non può essere caduto il giudicato interno. Secondo l'insegnamento risalente di questa Corte, non sono suscettibili di passare in giudicato quei capi della pronuncia che, sebbene non impugnati, sono strettamente collegati da rapporto pregiudiziale o conseguenziale ad Sez. I - RG 18416/2015 pubblica udienza 27.10.2021 5 altri capi direttamente impugnati (Cass. 27 marzo 1980, n. 2028;
Cass. 26 febbraio 1983, n. 1494;
Cass. 2 marzo 2010, n. 4934): e nella fattispecie, in appello, come ricorda la sentenza non definitiva
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