Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2022, n. 22438
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R L, nato a Orciano di Pesaro il 26/3/1952, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Ancona in data 18/3/2021;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere C R;letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, S T, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/3/2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 21/3/2019 con la quale L R era stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e di 2.300,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva (di cui era stata, comunque, esclusa la natura infraquinquennale), dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 23, commi primo, secondo e terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere fabbricato e, comunque, detenuto illegalmente, due armi comuni da fuoco, di fattura artigianale, con canna liscia e vivo di volata ricurvo, caricamento manuale a colpo singolo, calibro 12, classificabili come clandestine perché prive dei segni distintivi previsti dall'art. 11, legge n. 110 del 1975 (capo A), nonché dall'art. 697 cod. pen. (così qualificata l'ipotesi contestata ex art. 2, legge n. 895 del 1967), per avere detenuto, in assenza di alcuna licenza, 4 cartucce a pallini, calibro 12, marca Batman 70 mm - Fopa, 12 cartucce a pallini integre, calibro 12, marca Batman 70 mm - Fopa;nonché 3 cartucce a pallini integre calibro 12, marca Ranger 67 mm Winchester, 10 cartucce calibro 12, marca Fiocchi, un'ulteriore cartuccia calibro 12, marca Fiocchi (capo B). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Redi per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Cristian Piccioli e Luca Ragni, deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2 e 23, legge n. 110 del 1975 nonché degli artt. 1 e 1-bis, d.lgs. n. 527 del 1992, come modificato dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 per l'attuazione della Direttiva 2008/51/CEE nella parte in cui la Corte territoriali, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che i reperti n. 000067832 e n. 000067833 fossero qualificabili come armi da fuoco ai sensi dell'art. 1-bis, d.lgs. n. 527 del 1992, comuni (ex art. 2, legge n. 110 del 1975) e clandestine (ex art. 23, legge n. 110 del 1975), nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto oggetto di specifico e decisivo motivo di appello. La sentenza di secondo grado non avrebbe risposto alla censura difensiva secondo cui lo strumento, non essendo portabile, non rientrava nella nozione di arma da fuoco dettata dalla richiamata direttiva;e in ogni caso sarebbe stata riconducibile alle «altre armi da fuoco», previste dalla categoria D della direttiva, cui non sarebbe applicabile il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527. Fermo restando che esso non sarebbe stato destinato all'offesa alla persona e avrebbe avuto la funzione di allarme, senza che tale assunto possa ritenersi smentito dagli incompleti accertamenti svolti dalla polizia scientifica, che avrebbero attestato soltanto la capacità dei meccanismi di produrre la detonazione dell'apparecchio di innesco della cartuccia. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 23, legge n. 110 del 1975 e del d.lgs. n. 204 del 2010, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di «fabbricazione di arma clandestina» fondata su un travisamento delle prove e, in particolare, delle dichiarazioni dell'imputato in sede di esame all'udienza del 21/3/2019, non avendo egli confessato di avere fabbricato o assemblato lo strumento, quanto di averlo rinvenuto tra i rifiuti e di averlo, poi, installato.
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