Cass. civ., sez. II, sentenza 25/07/2022, n. 23078

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/07/2022, n. 23078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23078
Data del deposito : 25 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso 30094/2017 R.G. proposto da: AEROTERMICA BERGAMASCA SRL , ESSETI SRL , elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

GERMANICO

12 SC. A-4, presso lo studio dell'avvocato F D L, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato A G;
— ricorrenti —

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA,

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

05779711000;
— intimata — avverso la sentenza n. 1091/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2022 dal Consigliere Dott. G G;
udita la requisitoria del PG;

FATTI DI CAUSA

La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale, adito da Aerotermica Bergamasca s.r.l. e Esseti s.n.c. nei confronti di Enel Distribuzione s.p.a., accolta la domanda con la quale era stato chiesto dichiararsi che il fondo attoreo era libero da servitù di passaggio, condannò la convenuta a risarcire il danno procurato con il transito, effettuato sin dagli anni '90 del secolo scorso, nella misura di C 25.000,00;
rigettò la domanda della convenuta volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, costituendo, invece, in suo favore, una servitù di acquedotto;
- la Corte d'appello di Brescia, rigettato l'appello incidentale, accogliendo in parte quello principale di Enel Distribuzione, costituì in suo favore una servitù coattiva di passaggio sulla strada già sussistente, posta al limitare del confine del fondo delle appellate, "revocò" la condanna di Enel al pagamento «di autonoma indennità per il passato utilizzo del passaggio», condannandola, per contro, a pagare lo stesso importo a titolo d'indennità ex art. 1053 cod. civ. e compensò per intero le spese del doppio grado. Avverso quest'ultima decisione propongono ricorso Aerotermica Bergamasca s.r.l. e Esseti s.r.l. sulla base di sette motivi. La controparte è rimesta intimata. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d. I. n. 137/2020, convertito nella I. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. All'approssimarsi della pubblica udienza le ricorrenti hanno fatto pervenire memoria. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del primo e del terzo motivo, il rigetto del secondo e del quarto e l'assorbimento del quinto, del sesto e del settimo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell'art. 1151 cod. civ. Assumono le ricorrenti che la sentenza impugnata aveva reputato sussistere l'interclusione, che, invece, il Tribunale aveva giustamente escluso, sulla base dello svolto accertamento peritale. Accertamento dal quale era dato desumere che l'originario, esistente percorso veniva utilizzato dai contadini, né sussisteva l'ipotesi che l'Enel (al fine di raggiungere una centralina elettrica, che insisteva su un fondo di sua proprietà) avrebbe dovuto sopportare «eccessivo dispendio o disagio». La Corte d'appello, riportano i ricorrenti, aveva, fra l'altro affermato: «... la descrizione dello stato dei luoghi contenuta nella stessa CTU, e l'esame delle allegate fotografie, evidenziano anche tele percorso "originario" può definirsi "strada" per un breve tratto iniziale, ma si trasforma poi in una specie di "capezzagna", ripida e stretta... un tempo un tracciato esisteva, e veniva in effetti usato da chi coltivava il terreno». Tuttavia, invece di respingere la domanda, il Giudice di secondo grado l'aveva accolta, affermando che «... una volta che la zona è stata edificata, e dopo che le necessità e le destinazioni d'uso sono cambiate, ed è stata realizzata la nuova strada, l'utilizzo del tracciato originario (...) è andato via via scemando, fino a perdere, nell'ultimo tratto, le tracce, e, soprattutto, la effettiva percorribilità». L'asserto, concludono le ricorrenti contrasta con il contenuto dell'art. 1051 cod. civ., «posto che il principio dell'interclusione del fondo è dato dall'inesistenza assoluta dell'uscita sulla via pubblica, ovvero dall'impossibilità di procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio e non già dal mero "non uso" dell'accesso pacificamente esistente».

1.1. La doglianza non supera lo scrutinio d'ammissibilità. L'accertamento dello stato dei luoghi, effettuato dalla Corte d'appello, ha portato alla ricognizione di un antico percorso alternativo, che era divenuto oramai del tutto inutilizzabile in quanto, non solo si trasformava in una "capezzagna" ripida e stretta, ma «finiva nel nulla», siccome era dato trarre da foto in atti;
particolare, questo, certamente non secondario, omesso nel virgolettato riportato in ricorso;
nel mentre il ctu aveva enunciato delle astratte ipotesi in ordine a un possibile duplice tracciato «attraverso un prato, o nei pressi del torrente, che, peraltro, è attualmente inesistente». In definitiva, conclude il Giudice d'appello «una volta che la zona è stata edificata, e dopo che le necessità e le destinazioni d'uso sono cambiate, ed è tata realizzata la nuova strada, l'utilizzo del tracciato originario» aveva finito per far perdere le proprie tracce e «soprattutto, la effettiva disponibilità». Trattasi di ricostruzione fattuale in questa sede incensurabile e, peraltro, contestata sulla base di asserti aspecifici per difetto di a utosufficienza Posta la esposta situazione dei luoghi la sentenza ha reputato sussistere le condizioni di cui all'art.1051 cod. civ., «non esistendo, in concreto, alcuna effettiva "uscita sulla via pubblica" e non potendo l'Enel procurarsi "senza eccessivo dispendio o disagio" il transito su quella presunta "strada Scannacapra", che andrebbe di fatto costruita ex novo». Inoltre, soggiunge la sentenza, «sussiste anche l'ipotesi di cui all'art. 1052 cc. in quanto l'eventuale transito sulla cd. "strada Scannacapra" (se anche fosse possibile per tutto il tracciato ipotizzato dal CTU) sarebbe evidentemente inadatto e insufficiente ai bisogni non solo dell'Enel, ma di qualsiasi attività produttiva o commerciale». Le superiori conclusioni sono conformi alla legge.Il percorso sul quale la sentenza ha costituito la servitù coattiva già sussisteva, correndo lungo il confine della proprietà dei ricorrenti, di talché la decisione contempera il sacrificio minimo della proprietà asservita con l'esigenza di non imporre al titolare del fondo intercluso un dispendio e un disagio eccessivi. Costituisce accertamento di fatto, demandato al giudice del merito e sottratto al sindacato della Corte di cassazione, se congruamente ed esattamente motivato, stabilire l'esistenza della interclusione di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione assoluta), ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (interclusione relativa) - Sez. 2, n. 14, 03/01/2020, Rv. 656331, ex multis -. È del tutto chiaro che attraverso la denunzia di violazione di legge le ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
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