Cass. civ., sez. II, sentenza 28/07/2020, n. 16077
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Testo completo
ente Vendita SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10171/'18) proposto da: SALEMMME FRANCESCO (C.F.: SLM FNC 57L12 F158X), quale socio accomandatario e legale rappresentante dell'AUTOMEK s.a.s., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. V M ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Vitale, in Roma, v. F. Cesi 72;
- ricorrente -
contro
M.M. AUTOMOBILI ITALIA s.p.a. (P.I.: 01686060151), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti M N e G A ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale Tiziano, 108;
- controricorrente -
e CICERO FRANCESCO:
- intimato -
Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 1116/2017, depositata il 13 novembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti V M, per il ricorrente, e S A (per delega), nell'interesse della controricorrente.
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato nel giugno 2004 C F conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la s.a.s. Automek chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita, stipulato nel 2000, avente ad oggetto un'automobile marca Mitsubishi (modello Pajero), siccome la stessa presentava dei vizi che la rendevano inidonea all'uso, così come riscontrati con accertamento tecnico preventivo del luglio 2003, nonché la condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la predetta convenuta, la quale instava per essere autorizzata a chiamare in giudizio la M.M. Automobili Italia s.r.I., quale importatrice del citato veicolo al fine di essere garantita per le eventuali conseguenze pregiudizievoli dipendenti dall'accoglimento della proposta domanda, invocando, in ogni caso, il rigetto di quest'ultima. Autorizzata la chiesta chiamata, la M.M. Automobili Italia s.r.l. si costituiva anch'essa in giudizio, chiedendo la reiezione sia della domanda principale che di quella di manleva. L'adìto Tribunale, con sentenza n. 723/2013 (pubblicata il 4 aprile 2013), accoglieva la domanda del C e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto di vendita dedotto in giudizio, condannando la convenuta alla restituzione della somma di euro 32.795,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
accoglieva, altresì, la formulata domanda di manleva e, pertanto, condannava la M.M. Automobili Italia s.r.l. al risarcimento del danno mediante il pagamento degli interessi annui nella misura del 3% sulla somma come innanzi quantificata dalla data di acquisto dei veicolo, regolando, poi, le complessive spese giudiziali.
2. Interposto appello da parte di S F nella predetta qualità, al quale resistevano il C F e la M.M. Automobili Italia s.p.a. (che, a sua volta, formulava appello incidentale), la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 1116/2017 (depositata il 13 novembre 2017), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale e, in riforma dell'impugnata pronuncia, respingeva la domanda di manleva, revocando, per l'effetto, la condanna della M.M. Automobili Italia s.p.a. di pagamento degli interessi annui nella misura del 3% sulla somma di euro 32.795,01 dal 12 agosto 2000, nonché quella consistita nella rifusione delle spese di primo grado in favore dell'attore. A sostegno dell'adottata decisione la Corte messinese osservava, in particolare, come non potesse dubitarsi della sussistenza del difetto lamentato dal C che, come tale, aveva inciso sulla regolare marcia dei veicolo, così determinandone l'inidoneità al regolare uso cui era destinato, donde la configurazione delle condizioni per dichiarare l'invocata risoluzione del contratto, al cui accoglimento non ostava l'utilizzazione prolungata dell'autovettura da parte dello stesso C, in dipendenza del protrarsi della lite tra le parti, della quale era stata disposta legittimamente la restituzione (come espressamente emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado, che aveva omesso - per mera dimenticanza - di riportare detta statuizione accessoria anche nel dispositivo).
3. Il S F, nella dedotta qualità, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la suddetta sentenza di appello. La M.M. Automobili Italia s.p.a. si è costituita con controricorso, mentre l'altro intimato C F non ha svolto attività difensiva in questa sede. In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso si optava - previa formulazione di apposita proposta - per le forme di cui al procedimento previsto dall'art. 380-bis c.p.c. ma, all'esito dell'adunanza camerale, il collegio ravvisava l'opportunità di rimetterne la discussione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha - pur ponendo riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. avuto riguardo all'asserita omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di esso ricorrente.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza circa la gravità dell'inadempimento allo stesso accollato in relazione all'art. 1455 c.c. .
3. Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto - in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., nella parte in cui con la sentenza di appello era stata confermata la dichiarazione di risoluzione del contratto e, nell'individuare gli effetti conseguiti a carico delle parti, era stata disposta l'integrale restituzione del prezzo dell'automobile affetta dagli accertati vizi, ordinandosi, di contro, all'acquirente di restituire il veicolo nello stato in cui trovavasi al momento della pronuncia, motivando tale decisione sul punto con il fatto che "il protrarsi della lite tra le parti" non poteva incidere sull'effetto restitutorio, così venendosi a configurare - secondo la prospettazione di esso ricorrente
- ricorrente -
contro
M.M. AUTOMOBILI ITALIA s.p.a. (P.I.: 01686060151), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti M N e G A ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale Tiziano, 108;
- controricorrente -
e CICERO FRANCESCO:
- intimato -
Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 1116/2017, depositata il 13 novembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti V M, per il ricorrente, e S A (per delega), nell'interesse della controricorrente.
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato nel giugno 2004 C F conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la s.a.s. Automek chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita, stipulato nel 2000, avente ad oggetto un'automobile marca Mitsubishi (modello Pajero), siccome la stessa presentava dei vizi che la rendevano inidonea all'uso, così come riscontrati con accertamento tecnico preventivo del luglio 2003, nonché la condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la predetta convenuta, la quale instava per essere autorizzata a chiamare in giudizio la M.M. Automobili Italia s.r.I., quale importatrice del citato veicolo al fine di essere garantita per le eventuali conseguenze pregiudizievoli dipendenti dall'accoglimento della proposta domanda, invocando, in ogni caso, il rigetto di quest'ultima. Autorizzata la chiesta chiamata, la M.M. Automobili Italia s.r.l. si costituiva anch'essa in giudizio, chiedendo la reiezione sia della domanda principale che di quella di manleva. L'adìto Tribunale, con sentenza n. 723/2013 (pubblicata il 4 aprile 2013), accoglieva la domanda del C e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto di vendita dedotto in giudizio, condannando la convenuta alla restituzione della somma di euro 32.795,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
accoglieva, altresì, la formulata domanda di manleva e, pertanto, condannava la M.M. Automobili Italia s.r.l. al risarcimento del danno mediante il pagamento degli interessi annui nella misura del 3% sulla somma come innanzi quantificata dalla data di acquisto dei veicolo, regolando, poi, le complessive spese giudiziali.
2. Interposto appello da parte di S F nella predetta qualità, al quale resistevano il C F e la M.M. Automobili Italia s.p.a. (che, a sua volta, formulava appello incidentale), la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 1116/2017 (depositata il 13 novembre 2017), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale e, in riforma dell'impugnata pronuncia, respingeva la domanda di manleva, revocando, per l'effetto, la condanna della M.M. Automobili Italia s.p.a. di pagamento degli interessi annui nella misura del 3% sulla somma di euro 32.795,01 dal 12 agosto 2000, nonché quella consistita nella rifusione delle spese di primo grado in favore dell'attore. A sostegno dell'adottata decisione la Corte messinese osservava, in particolare, come non potesse dubitarsi della sussistenza del difetto lamentato dal C che, come tale, aveva inciso sulla regolare marcia dei veicolo, così determinandone l'inidoneità al regolare uso cui era destinato, donde la configurazione delle condizioni per dichiarare l'invocata risoluzione del contratto, al cui accoglimento non ostava l'utilizzazione prolungata dell'autovettura da parte dello stesso C, in dipendenza del protrarsi della lite tra le parti, della quale era stata disposta legittimamente la restituzione (come espressamente emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado, che aveva omesso - per mera dimenticanza - di riportare detta statuizione accessoria anche nel dispositivo).
3. Il S F, nella dedotta qualità, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la suddetta sentenza di appello. La M.M. Automobili Italia s.p.a. si è costituita con controricorso, mentre l'altro intimato C F non ha svolto attività difensiva in questa sede. In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso si optava - previa formulazione di apposita proposta - per le forme di cui al procedimento previsto dall'art. 380-bis c.p.c. ma, all'esito dell'adunanza camerale, il collegio ravvisava l'opportunità di rimetterne la discussione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha - pur ponendo riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. avuto riguardo all'asserita omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di esso ricorrente.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza circa la gravità dell'inadempimento allo stesso accollato in relazione all'art. 1455 c.c. .
3. Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto - in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., nella parte in cui con la sentenza di appello era stata confermata la dichiarazione di risoluzione del contratto e, nell'individuare gli effetti conseguiti a carico delle parti, era stata disposta l'integrale restituzione del prezzo dell'automobile affetta dagli accertati vizi, ordinandosi, di contro, all'acquirente di restituire il veicolo nello stato in cui trovavasi al momento della pronuncia, motivando tale decisione sul punto con il fatto che "il protrarsi della lite tra le parti" non poteva incidere sull'effetto restitutorio, così venendosi a configurare - secondo la prospettazione di esso ricorrente
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