Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/08/2024, n. 34268

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Sentenza
27 agosto 2024
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27 agosto 2024

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Integra la contravvenzione di esercizio di giuochi d'azzardo, prevista dall'art. 718 cod. pen., e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 110, comma nono, lett. c), r.d. 18 giugno 1931, n. 773, la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli privati di qualunque specie, installa o, comunque, agevola l'uso di apparecchi diversi da quelli idonei per il gioco lecito ai sensi dei commi sesto e settimo del citato art. 110, poiché non collegati alla rete telematica dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, non incentrati sull'abilità del giocatore ovvero con connotazioni delle vincite e delle modalità di avvio del gioco tali da farli ragionevolmente assimilare ai giuochi vietati.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/08/2024, n. 34268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34268
Data del deposito : 27 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

3426 8 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE FERIALE Composta da: SE Santalucia - Presidente - Sent. n. sez. 18 UP - 27/08/2024 Vittorio Pazienza - Relatore Ugo Bellini R.G.N. 24166/2024 Francesco Florit Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: RA SE CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 06/02/2024 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato;
udito il difensore del ricorrente, avv. Marco Ripamonti, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/02/2024, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato (riqualificando la fattispecie ai sensi dell'art. 718 cod. pen., modificando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Gela, in data 08/05/2023, con la quale RA SE CA era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 4, I. n. 401 del 1989, a lui ascritto con riferimento all'organizzazione e all'esercizio del gioco d'azzardo a mezzo di apparecchi automatici ed elettronici vietati presso l'esercizio commerciale BAR 2000 sito in Mazzarino.

2. Ricorre per cassazione il RA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta persistente rilevanza penale della condotta ascritta al ricorrente. Si lamenta la mancata considerazione di quanto osservato in appello sulla scorta di due pronunce della Suprema Corte, secondo le quali l'offerta di giochi d'azzardo per il tramite di apparecchi elettronici doveva ritenersi depenalizzata, essendo applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma 9 dell'art. 110 T.U.L.P.S. Il ricorrente evidenzia l'erronea impostazione della sentenza di primo grado, imperniata su pronunce antecedenti l'intervento di depenalizzazione del 2015, e lamenta l'erronea applicazione dei principi affermati dalle pronunce di legittimità richiamate anche nell'atto di appello, nel senso che la predisposizione di apparecchi recanti giochi meramente aleatori, e dunque d'azzardo, non esclude (come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale) l'applicazione a detti apparecchi della disciplina dettata dall'art. 110. Al contrario, ad avviso del ricorrente, tale predisposizione configura una violazione delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 (nella parte in cui consentono la sola predisposizione di giochi recanti anche elementi di abilità), con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 dell'art. 110. In tale prospettiva, l'offerta di gioco d'azzardo attraverso tre computer, contestata al RA, non poteva configurare il reato di cui all'art. 718 cod. pen., come del resto espressamente riconosciuto da una delle pronunce citate.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza, condividendo l'impostazione e le conclusioni formulate dal difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.

2. Può ritenersi pacifico, in punto di fatto, che il RA è stato tratto a giudizio in relazione all'accertata presenza nel "BAR 2000" sito in Mazzarino riconducibile alla RL DI RA EP CA & C s.n.c., della quale il ricorrente era rappresentante legale di tre personal computer, messi a - disposizione della clientela, che erano stati artatamente modificati: in particolare, nella scocca di ciascun monitor era stata inserita una "scheda madre" che riproduceva il sistema di gioco della slot machine, utilizzabile senza alcuna necessità di collegamenti al web né, tanto meno, a portali riconducibili a soggetti terzi. 2 Era stato inoltre accertato che il RA aveva a disposizione un telecomando che, dalla propria postazione di barista, "consentiva un cambiamento di stato nella visualizzazione del monitor tra quello che veniva inviato e visualizzato grazie alla scheda madre contenente gioco e quello che veniva inviato dal computer, quindi in buona sostanza consentiva a distanza di passare - - dall'interfaccia tipica di un qualsiasi computer, ossia la schermata desktop, a quella del gioco installato sul monitor e viceversa" (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado). Emerge inoltre, dalle sentenze di merito, che al momento dell'accesso degli operanti era intento a giocare un avventore del bar, il quale - oltre a confermare trattarsi di un "gioco di fortuna" aveva chiarito le modalità di accesso al gioco e l'attività in concreto svolta dal RA: "vado direttamente da SE, al quale consegno l'importo in contanti che ho intenzione di investire, successivamente, SE viene alla postazione PC e ricarica direttamente l'importo" (cfr. la deposizione del teste IN Gaetano, riportata a pag. 3 della sentenza di primo grado).

3. Come già precedentemente accennato, il Tribunale di Gela ha ritenuto integrati, nella situazione descritta, gli elementi costitutivi del delitto di abusiva organizzazione del gioco d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 T.U.L.P.S, contestato al ricorrente ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 4 I. n. 401 del 1989. La Corte d'Appello ha peraltro riformato la sentenza, accogliendo il primo motivo di appello presentato nell'interesse del RA, ovvero ritenendo insussistente, nella specie, il requisito organizzativo comprovante una sistematica attività illecita dell'agente, indispensabile per l'integrazione del delitto contestato: ha tuttavia ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 718 cod. pen., per avere il RA tenuto o comunque favorito un gioco totalmente aleatorio nel proprio esercizio commerciale, "diverso

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