Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2021, n. 01495

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2021, n. 01495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01495
Data del deposito : 14 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEANNA GIOVANNI nato a PUTIGNANO il 17/11/1977 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore L'AVv. LUIGI PALMIERI si riporta ai motivi di ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, in data 24.10.2016, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato D G alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex art. 460, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della torte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione o erronea applicazione del norma penale ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata diversa qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 461, c.p., in ragione del mancato accertamento in ordine alla idoneità allo scopo di creare una falsa banconota dello strumento, carta filigranata o filigrana, rinvenuto nella disponibilità del ricorrente;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, infine, insiste per il riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis, c.p., "in caso di accoglimento della richiesta derubricazione" (cfr. p. 3 del ricorso).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, innanzitutto, perché fondato
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