Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/03/2023, n. 06312

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/03/2023, n. 06312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06312
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16895/2020 R.G. proposto da : LEPORI NICOLO’, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’avv. M T, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Attilio Friggeri, n. 106 -ricorrente -

contro

LICHERI SANDRO, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dall’avv. C B e dall’avv. G M, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. C M V M, in Roma, via Tavernerio, n. 14 -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari – Sezione Specializzata Agraria - n. 565 /201 9 , pubblicata in data23 dicembre 201 9 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. N L ricorre, con sei motivi, nei confronti di S L, per la cassazione della sentenza n. 565 /2019 pronunciata dalla Corte d’appello di Cagliari - Sezione Specializzata Agraria , con la quale, in totale riforma della sentenza di primo grado, è stata respinta la domandadi rilascio del fondo, dallo stesso proposta , ed è stata accertata la sussistenza di un contratto di affitto agrario concluso tra le parti in data 25 marzo 2006, con scadenza al 10 novembre 2011. Riferisce il ricorrente che: con scrittura privata del 25 marzo 2006 aveva concesso in comodato gratuito a S L un appezzamento di terreno e che, alla scadenza, non avendo il L, benché sollecitato, restituito il fondo, lo aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania al fine di ottenere il rilascio del terreno;
il giudice di primo grado, a seguito di dichiarata competenza della Sezione specializzata agraria su eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, aveva ritenuto fondata la domanda di parte attrice, escludendo che potesse essere provata per testi - come richiesto dal L – l’esistenza di un accordo dissimulato avente ad oggetto la corresponsione di una controprestazione a fronte dell’utilizzazione del fondo, e aveva condannato il L alrilascio.

2. I giudici d’appello, in sintesi, dopo avere rilevato che la controversia soggiaceva al rito speciale del lavoro e che, ai fini della prova della simulazione, l’art. 421 cod. proc. civ. consentiva al giudice di ammettere ogni mezzo di prova al di fuori dello specifico limite di cui all’art. 1417 cod. civ., hanno osservato che, erroneamente, il Tribunale aveva disatteso le istanze istruttorie formulate volte a dimostrare la simulazione del contratto sottoscritto in data 25 marzo 2006, nonché l’effettiva natura dell’accordo, ed hannoritenuto che i documenti prodotti e le testimonianze raccolte in grado di appello consentissero di affermare la sussistenza di un rapporto di affitto agrari o tra le parti. Hanno, q uindi, affermato: ‹‹essendo il L un imprenditore agricolo (come risulta dagli atti) ed essendo stato il contratto stipulato nella forma scritta, prevista dalla legge per la validità dei contratti agrari, deve ritenersi provata l’esistenza di un contratto agrario, non essendo infatti verosimile che i fondi fossero stati rimessi dal comodante nella detenzione del L, perché egli se ne servisse, gratuitamente, custodendolo e traendone frutti senza alcun versamento del canone››;
concludendo che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non fosse da considerarsi precario, ma riconducibile all’ipotesi di affitto agrario sorto nel 2006 e proseguito ininterrottamente per quindici anni, con scadenza per legge nell’annata agraria 2021. 3. S L resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.

1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis .

1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo la ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 1350 e 1417 cod. civ., 23 e 41 legge 3 maggio 1982, n. 203, 409 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che potesse essere dimostrata a mezzo prova orale la simulazione del contratto sottoscritto in data 25 marzo 2006e l’effettiva esistenza tra le parti di un contratto di affitto agrario. Evidenzia, al riguardo,che: ricadono sotto la disciplina del rito del lavoro ex art. 409 cod. proc. civ. soltanto i rapporti di affitto a coltivatore direttoe che né il L ha provato di esserlo, né la Corte d’appello gli ha attribuito tale qualificazione ;
la Corte n on ha t en uto conto della distinzione fra affitto a coltivatore diretto e affitto a conduttore non coltivatore diretto ed haomesso di considerare che, a tenore dell’art. 3 della legge n. 606/1966— disposizione che non può ritenersi derogata dall’art. 421 cod. proc. civ. — tale ultimo contratto ‹‹deve essere provato per iscritto››.Sottolinea pure che l’art. 23 della legge n. 203/82 chiarisce espressamente che al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto ‹‹si applicano le norme previste negli artt. 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45››, con la conseguenza che non può trovare ad esso applicazione l’art. 41, norma di natura eccezionale diretta a riconoscere validità all’affitto agrario ultranovennale stipulato verbalmente solo e soltanto se concernente un coltivatore diretto.Il citato art. 41, comportando una radicale deroga al principio generale di cui agli artt. 1350, nn. 8 e9, e 2643 nn. 8 e 10 cod. civ., si atteggia come norma eccezionale, che, in quanto non richiamata dall’art. 23, non può trovare applicazione ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore. Di conseguenza, secondo la prospettazione del ricorrente, ‹‹i contratti d’affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, se infrannovennali, richiedono la forma scritta ad probationem tantum, come previsto dall’art. 3, comma 1, legge n. 606/1966, e se quindicennali richiedono la forma scritta ad substantiam, ricadendo integralmente sotto il regime dell’art. 1350 cod. civ., con l’ineludibile corollario che la prova della simulazione non può essere fornita verbalmente››. A ciò aggiunge che è la stessa Corte d’appello a precisare che il contratto è stato ‹‹stipulato nella forma scritta, prevista dalla legge per la validità dei contratti agrari››, con ciò riconoscendo che si trattava di contratto d’affitto diimprenditore non coltivatore diretto, e che la necessità della forma scritta deve riguardare tutti gli elementi essenziali del contratto, e, quindi, anche la controprestazione.

2. Con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 421, secondo comma, cod. proc. civ., nonché 1414 e 1417 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, il ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale ai fini della prova della simulazione il giudice potesse ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dei limiti di cui all’art. 1417 cod. civ. Assume che il contratto dissimulato può avere effetto, ai sensi del secondo comma dell’art. 1414 cod. civ., soltanto ‹‹se sussistono i requisiti di sostanza e di forma››, che, nel caso di specie, invece difettano, e che l’art. 421 cod. proc. civ., sebbene consenta il superamento dei generali limiti probatori imposti dal codice civile, non permette di superare quelli diversi edulteriori imposti dalle specifiche previsioni che fissano per determinati negozi la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
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