Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16547
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M G nato a ROMA il 30/03/1958 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette le conclusioni del Procuratore generale P L, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'Avv. ROBERTO FRANCESCO ROTELLA, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Torino il 23 maggio 2022 ed ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato G M per bancarotta fraudolenta documentale e preferenziale quale amministratore delegato della Eutech s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 15 marzo 2012. La riforma in appello è consistita nel proscioglimento per prescrizione per la bancarotta preferenziale;
per il resto la pronunzia di prime cure è stata confermata (avendo la Corte distrettuale precisato che la pena non poteva essere diminuita perché già individuata net minimo), anche per quanto concerne le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la cui durata il Tribunale aveva stabilito in dieci anni.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di ufficio, formulando due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 420-bis e 420- quater cod. proc. pen. Si legge nel ricorso che il difensore di ufficio — che mai aveva avuto la possibilità di interloquire con il proprio assistito — aveva eccepito, sia negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, sia nei motivi di appello, l'irrituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'imputato, ma le relative eccezioni erano state erroneamente respinte dai Giudici di merito. Marinoni era stato già dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero del 5 maggio 2016;
a quello del pubblico ministero era seguito il decreto di irreperibilità emesso dal Giudice dell'udienza preliminare. La sentenza impugnata — si legge nel ricorso — ha malamente rigettato l'eccezione nonostante l'imputato non avesse mai nominato un difensore di fiducia, non avesse eletto domicilio né avesse ricevuto alcuna notifica del procedimento. La decisione criticata è stata fondata solo su una telefonata intercorsa tra un soggetto qualificatosi quale appartenente alla Guardia di Finanza ed un soggetto che si era presentato come Marinoni, telefonata che, tuttavia, non dava alcuna certezza di conoscenza del procedimento;
il tutto risulta, infatti, da un'annotazione a firma del Maresciallo
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette le conclusioni del Procuratore generale P L, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'Avv. ROBERTO FRANCESCO ROTELLA, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Torino il 23 maggio 2022 ed ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato G M per bancarotta fraudolenta documentale e preferenziale quale amministratore delegato della Eutech s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 15 marzo 2012. La riforma in appello è consistita nel proscioglimento per prescrizione per la bancarotta preferenziale;
per il resto la pronunzia di prime cure è stata confermata (avendo la Corte distrettuale precisato che la pena non poteva essere diminuita perché già individuata net minimo), anche per quanto concerne le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la cui durata il Tribunale aveva stabilito in dieci anni.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di ufficio, formulando due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 420-bis e 420- quater cod. proc. pen. Si legge nel ricorso che il difensore di ufficio — che mai aveva avuto la possibilità di interloquire con il proprio assistito — aveva eccepito, sia negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, sia nei motivi di appello, l'irrituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'imputato, ma le relative eccezioni erano state erroneamente respinte dai Giudici di merito. Marinoni era stato già dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero del 5 maggio 2016;
a quello del pubblico ministero era seguito il decreto di irreperibilità emesso dal Giudice dell'udienza preliminare. La sentenza impugnata — si legge nel ricorso — ha malamente rigettato l'eccezione nonostante l'imputato non avesse mai nominato un difensore di fiducia, non avesse eletto domicilio né avesse ricevuto alcuna notifica del procedimento. La decisione criticata è stata fondata solo su una telefonata intercorsa tra un soggetto qualificatosi quale appartenente alla Guardia di Finanza ed un soggetto che si era presentato come Marinoni, telefonata che, tuttavia, non dava alcuna certezza di conoscenza del procedimento;
il tutto risulta, infatti, da un'annotazione a firma del Maresciallo
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