Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2022, n. 38825

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2022, n. 38825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38825
Data del deposito : 14 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESAROnel procedimento a carico di: CANGIOTTI CATERVO nato a PESARO il 04/01/1938 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 giugno 2021, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato non luogo a provvedere a seguito della trasmissione, da parte del locale Procuratore della Repubblica, degli atti relativi all'esecuzione della confisca disposta nei confronti di C C, condannato in via definitiva per il reato sanzionato dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ritenendo che, in difetto di questioni attinenti alla legittimità dell'attività esecutiva, non vi sia spazio per il proprio intervento.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice ricusato la propria competenza in ordine ad adempimenti che, sulla base di una ricostruzione sistematica della normativa vigente, rientrano nelle sue esclusive attribuzioni.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Pesaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con sentenza del 17 luglio 2020, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2020, il Tribunale di Pesaro ha condannato C C per il reato ex art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ed ha disposto, nei suoi confronti, la confisca di somme di denaro e beni per un valore equivalente al profitto di reato, per un importo complessivo di euro 285.216,32, corrispondente alle imposte evase. Così facendo, ha fatto applicazione dell'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che prevede che «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 3. È pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893;
Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255113 - 01;
Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661 - 01). Nei casi, quale quello in esame, di confisca per equivalente non preceduta da sequestro, occorre individuare l'autorità competente all'esecuzione degli adempimenti successivi alla definitività del provvedimento e ad esso conseguenti. Se, invero, nel caso di sequestro preventivo, l'esecuzione spetta sicuramente al pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 1, e 104, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., non si rinviene, invece, nell'ordinamento processuale una specifica e precisa indicazione normativa riferita all'esecuzione degli incombenti, di natura essenzialmente amministrativa, connessi all'irrevocabilità della confisca non preceduta da misura cautelare.
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