Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2018, n. 19522
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 842-2017 proposto da: C U, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato M S, rappresentato e difeso dagli avvocati R P, G R e F P;- ricorrente -contro R.G. n. 842/17 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati L C, S P, L C ed A P R ;- controricorrente - nonchè contro INPS - DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA;- intimato - avverso la sentenza n. 611/2016 della CORTE DEI CONTI - SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE - ROMA, depositata il 13/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Presidente A M;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale R F G, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;uditi gli avvocati R P e S P. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 611/16, pubblicata il 13.6.16, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, ha rigettato l'appello proposto da U C contro la sentenza della sezione giurisdizionale per la Regione Campania che ne aveva respinto la domanda intesa a far dichiarare R.G. n. 842/17 l'irripetibilità di somme indebitamente erogategli dall'INPS sul trattamento pensionistico.