Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/12/2018, n. 58164

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/12/2018, n. 58164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 58164
Data del deposito : 21 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVERSI MASSIMO nato a QUISTELLO il 27/09/1975 avverso la sentenza del 09/02/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;
Motivi della decisione R M ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Mantova in data 08.07.2015, in riferimento al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, è stata ridotta la durata della sospensione della patente di guida. L'esponente indica plurimi profili di manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata. La parte reitera la doglianza, già affidata all'atto di appello, circa il difetto di accertamento da parte dei militari dello stato di ebbrezza del R. Sotto altro aspetto, rileva che l'illegittimità della condotta posta in essere dai Carabinieri, pure a fronte della sentenza del Giudice di Pace, è stata argomentata dal Collegio sulla base di deposizioni non utilizzabili. L'esponente sottolinea che la pattuglia che intercettò il R non era munita di etilometro, di talché il rifiuto opposto dal prevenuto di sottoporsi ad alcoltest non poteva integrare la condotta contestata. Infine, la parte ribadisce che in mancanza di esecuzione della prova strumentale, può ritenersi integrata unicamente la fattispecie meno grave di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada. Il ricorso è inammissibile. Procedendo all'esame congiunto dei dedotti rilievi, si osserva che l'esponente reitera censure che muovono da un fraintendimento di fondo: come già chiarito dalla Corte territoriale esaminando il secondo motivo dell'atto di appello, R è chiamato a rispondere del reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento funzionale alla verifica del tasso alcolemico, di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada e non del diverso reato di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada;
pertanto, non viene altrimenti in rilievo il tema relativo alla verifica della effettiva concentrazione del tasso di alcolemia. Preme rilevare che la norma incriminatrice di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, infatti, sanziona il rifiuto opposto agli accertamenti di cui ai commi 3, 4, o 5 dell'art. 186, cod. strada, cioè a dire il rifiuto di sottoporsi sia agli accertamenti preliminari rispetto alla verifica dello stato alcolemico (c.d. blow test, di cui al comma 3), sia al test mediante spirometro (comma 4), che alle verifiche da effettuare presso strutture sanitarie, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali (comma 5). Pertanto, insindacabilmente la Corte di Appello ha rilevato che, una volta che i militari ebbero sentore del fatto che R si trovasse in stato di ebbrezza, anche per averlo visto uscire da un bar nell'immediatezza, chiesero al prevenuto di sottoporsi all'alcoltest. E deve conclusivamente rilevarsi che la Corte distrettuale ha pure correttamente chiarito che anche ritenendo, come affermato dal Giudice di Pace, che R non avesse omesso di osservare l'ALT intimato dei Carabinieri, la successiva richiesta rivolta dai militari al prevenuto, di consegnare libretto e patente, per effettuare una verifica, era comunque legittima, atteso che R era già stato denunciato in precedenza per violazioni al codice della strada. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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