Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/10/2017, n. 23728

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Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/10/2017, n. 23728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23728
Data del deposito : 10 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

. D . O G T 5 I 1 0 o U 2 2 3728-17 i T A N O R R T G A P REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: società in liquidazione -società cancellata dichiarazione di fallimento-notifica ricorso introduttivo alla sede della società ovvero alla residenza del liquidatore - questione - motivazione semplificata Sezione Sesta-Prima Civile Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati R.G.N. 16730/16 Cron. 23725 Rep. Ud. 13.7.2017 Presidente Dott. Andrea Scaldaferri Dott. Maria Giovanna Concetta Sambito consigliere consigliere Dott. Antonio Valitutti consigliere relatore Dott. Massimo Ferro consigliere Dott. Marco Marulli Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Fallimento Corso Gramsci s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t, rapp. e dif. dall'avv. Andrea Pogliani, elett. dom. presso la sig.ra Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 14, come da procura in calce all'atto RG 16730/2016- g. m.ferro Pag. 1 di 6 7834 -ricorrente principale- e Equitalia servizi di riscossione s.p.a., società incorporante Equitalia Centro s.p.a., in persona del direttore generale p.t., rapp. e dif. dall'avv. Tiziana Frongia, elett. dom. presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino n. 152, come da procura in calce all'atto -ricorrente incidentale-

Contro

BA AD, in qualità di liquidatore e altresì socio di Corso Gramsci s.r.l. in liquidazione, rapp. e dif. dagli avv.ti Luigi Marcialis e Mariano Cappai, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Luigi Marcialis in Cagliari, via Puccini n. 70, come da procura a margine dell'atto -controricorrente- per la cassazione della sentenza App. Cagliari 9.6.2016, n. 20/2016 in R.G. 50/2016, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. con distinti ricorsi Fallimento Corso Gramsci s.r.l. in liquidazione e Equitalia servizi di riscossione s.p.a. impugnano la sentenza App. Cagliari 9.6.2016, n. 20/2016, con cui è stato accolto il reclamo di AD BA, liquidatore di Corso Gramsci s.r.l. in liquidazione, e revocata la sentenza dichiarativa del fallimento della società Corso Gramsci s.r.l. in liquidazione, in ciò rilevando che il ricorso introduttivo RG 16730/2016- g.est. m.Terro Pag. 2 di 6 era stato notificato presso la sede della società e non presso la residenza del liquidatore (indicata nella visura camerale);

2. con il ricorso principale si deducono tre motivi e, in particolare: - violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 15, co. 3, l.f., in quanto la notifica del ricorso introduttivo è avvenuta correttamente (prima tramite PEC, poi alla sede legale risultante dalla visura della Camera di Commercio ed infine l'atto

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