Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2004, n. 5501

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L'atto con cui l'amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127, annulli l'inquadramento dirigenziale di un proprio dipendente, prevedendo per la copertura del posto il bando di una procedura concorsuale interna, costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro, privo di connotazione autoritativa, non assumendo rilievo, a tale riguardo, che l'annullamento sia stato disposto in attuazione di una norma di legge e non nell'esercizio di un potere discrezionale di autotutela; pertanto, la controversia nella quale si deduce la lesione di situazioni soggettive in conseguenza di tale atto appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2004, n. 5501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5501
Data del deposito : 18 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - rel. Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BEATA VERGINE DEL CARMELO, presso lo studio dell'avvocato F G, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI C, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE suprema DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
LA MONACA GIUSEPPE, RANDAZZO MICHELE, GRECO ANGELO, TOMASELLO GIOVANNI;

- intimati -

avverso la decisione n. 71/02 del Consiglio di giustizia amministrativa regione Sicilia, di PALERMO, depositata il 08/02/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/04 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso giursidizione dell'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Giunta Municipale di Catania con deliberazione n.2474/98 ha annullato l'inquadramento dell'ing. Giacomo Bonifacio nella prima qualifica dirigenziale, con riferimento alle disposizioni dell'art. 6 comma 7 della legge n. 127/1997 e della legge regionale Sicilia 7 settembre 1998 n. 23. Con la stessa deliberazione si è stabilito di
bandire concorsi interni per la copertura dei posti rimasti vacanti a seguito della "retrocessione" dei dipendenti interessati dal provvedimento.
L'ing. Bonifacio ha impugnato tale deliberazione dinanzi al TAR Sicilia, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Con decisione dell'8 febbraio 2002 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rigettato l'appello del Bonifacio avverso tale pronuncia, rilevando che la controversia aveva ad oggetto pretese derivanti da un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, in relazione a questione attinenti a periodo successivo al 30 giugno 1998, con riferimento sia alla data del provvedimento impugnato che alla collocazione temporale degli effetti di tale atto.
Avverso tale decisione l'ing. Bonifacio propone ricorso per cassazione affidato ad unico complesso motivo e illustrato da memoria. Il Comune di Catania resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni preliminari sollevate in ordine alla ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Il Comune di Catania rileva la tardività del ricorso proposto avverso la decisione impugnata, depositata il giorno 8 febbraio 2002, in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ.,

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