Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2018, n. 9599

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In tema di lavoro socialmente utili, in caso di attivazione delle procedure per la stabilizzazione va escluso il diritto all'assunzione, in quanto la previsione di una quota di riserva di posti di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 468 del 1997 determina solo il diritto dei lavoratori utilizzati ad essere avviati alla selezione e ad essere richiesti dalle amministrazioni pubbliche con chiamata nominativa, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 16 della l. n. 56 del 1987, per la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2018, n. 9599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9599
Data del deposito : 18 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

TI IT IR D E T N E S E - LI L O B E 18 APR 2018 T N E S E - AULA 'B' E N IO Z A 09 599 . 1 8 R T IS G E R E T Oggetto N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 1875/2013 Cron.9599 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. VENZO DI CERBO Presidente Ud. 07/02/2018 Dott. A TRRICE Rel. Consigliere PU Dott. D BTO Consigliere Dott. MGHERITA MIA LEONE Consigliere ConsigliereDott. A D P ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1875-2013 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE BR, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20/13, presso lo studio dell'avvocato P M, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, giusta delega in atti;
2018 ricorrente 555

contro

GNZMRA59E54B180W, elettivamente IGNAZZI MIA domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell'avvocato F Р, rappresentata e D ( difesa dall'avvocato D M, giusta procura in atti;
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VENZO STUMPO e VENZO TRIOLO, giusta procura in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20/13, presso lo studio dell'avvocato P M, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, giusta delega in atti;
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VENZO STUMPO e VENZO TRIOLO, giusta procura in atti;
- controricorrenti ai ricorsi incidentali - nonchè da IGNAZZI MIA GNZMRA59E54B180W, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell'avvocato F Р, rappresentata e difesa dall'avvocato D M, giusta procura in atti;
ricorrente successivo

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VENZO STUMPO e VENZO TRIOLO, giusta procura in atti;
controricorrente

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20/13, presso lo studio dell'avvocato P M, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 3385/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/10/2012, r.g. n. 1358/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 07/02/2018 dal Consigliere Dott. AMELIAudienza del TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del secondo motivo del ricorso I, accoglimento del ricorso incidentale dell'INPS, inammissibilità dei ricorsi incidentali della ASL e I;
uditi gli avvocati Valeria Galassi per delega dell'avvocato Cataldo Motta, Ant onietta Coretti e Donato Musa. N.R.G. 1875 2013 FATTO 1. Il Pretore di Brindisi, con sentenza del 10 febbraio 1998 passata in giudicato, accertò il diritto di I M alla iscrizione nelle liste di mobilità ed all'avviamento ai lavori socialmente utili alle dipendenze della Azienda USL BR/1, condannò l'I.N.P.S. al pagamento del sussidio ai sensi del D.L. n. 105 del 1995 dal 2 giugno 1995 al 31 giugno 1996, e la Azienda USL al pagamento dell'integrazione mensile per lavori socialmente utili dal 24 agosto 1995 al 31 maggio 1996. 2. Successivamente, la I convenne in giudizio l'INPS e la Azienda Sanitaria Locale BR1 per ottenere l'accertamento del suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso la ASL, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna in solido delle Amministrazioni convenute al pagamento delle retribuzioni maturate dal 31.5.1996;
in via subordinata, chiese la condanna solidale dell'Inps e della Azienda al risarcimento dei danni conseguiti al mancato godimento dei periodi di assegnazione ai progetti dei lavori socialmente utili e alla mancata assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della ASL.

3. A fondamento della domanda dedusse che tutti i lavoratori socialmente utili che erano stati utilizzati dalla Azienda in diversi progetti per almeno 12 mesi entro la data del 31.12.1998 erano stati stabilizzati ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 468 del 1997. 4. Il giudice di primo grado rigettò il ricorso.

5. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza della sentenza di primo grado, ha condannato in solido l'Inps e L'Azienda Sanitaria Locale BR1 al risarcimento del danno da perdita di opportunità lavorativa e ha liquidato tale danno nella misura corrispondente al 70% della retribuzione spettante al coadiutore amministrativo cat. B livello IV, dal 6.7.1999 al 13.11.2008. Tanto sulla scorta delle argomentazioni motivazionali che seguono.

6. Nonostante la missiva del 14.5.1998 indirizzata all'Inps e la notifica della sentenza della 7. sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva effettuata anche alla ASL, la I aveva ricevuto il sussidio solo nell'anno 2011 (nelle more del giudizio) ma non era stata convocata per partecipare alla procedura per la stabilizzazione, nonostante fosse in possesso dei requisiti per accedervi (pregresso impiego in progetti approvati ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 510/1996 per almeno 12 mesi entro la data del 31.12.1998) previsti dalle delibere della Azienda nn. 104 del 6.7.1999 e n. 1589 del 15.10.1999. 8. Era infondata la domanda principale proposta dalla I per ottenere il riconoscimento del diritto all'assunzione e il risarcimento del danno correlato alla mancata assegnazione ai progetti relativi ai lavori socialmente utili a far data dal 31.5.1996 in quanto l'istruttoria espletata non aveva consentito di acquisire notizie certe in ordine alle modalità con cui il progetto originario era stato prorogato, se tanto fosse avvenuto in via automatica con 1 N.R.G. 1875 2013 impiego di tutto il personale inizialmente utilizzato ovvero se la proroga avesse riguardato un minore numero di lavoratori socialmente utili.

9. La I aveva diritto, possedendone i requisiti, di essere ammessa alla procedura selettiva per la stabilizzazione;
ove ammessa a detta procedura, la medesima avrebbe quasi certamente superato la prova pratica avuto riguardo alle pregresse esperienze lavorative (Paoletti spa) e al fatto che nel corso del progetto illegittimamente interrotto, era stata utilizzata nell' Ufficio Economato della ASL;
il danno doveva essere commisurato alla misura pari al 70% della retribuzione prevista per il coadiutore amministrativo cat. B livello IV, avuto riguardo all'età della I, alla difficoltà di reperire altra occupazione garantita da stabilità 10. L'eccezione di prescrizione formulata dalla ASL era infondata essendo intervenuti numerosi atti interruttivi, tra i quali l'ultimo, anteriore al tentativo di conciliazione, risaliva al 16.1.2004;
l'eccezione di prescrizione formulata dall'Inps solo nel giudizio di appello era inammissibile. 11. Avverso questa sentenza l'Azienda Sanitaria Locale BR ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 14.1.2013 e depositato il 24.1.2013, affidato a tre motivi. 12. Avverso la medesima sentenza I M, con atto notificato il 23.2.2013 e depositato il 26.3.2013, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ed ha resistito al ricorso della ASL con controricorso contenente anche ricorso incidentale notificato il 25.2.2013 e depositato il 26.3.2013, affidato a tre motivi, ripetitivi del ricorso notificato il 23.2.2013. A questo ricorso ha resistito con controricorso l'Azienda Sanitaria la quale ha anche proposto ricorso incidentale, notificato il 25.3.2013 e depositato il 5.4.2013, affidato a tre motivi ripetitivi dei motivi formulati nel ricorso principale. 13. L'Inps ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. 14. Tutte le parti hanno depositato memorie. MOTIVI In via preliminare E' necessario riassumere i fatti processuali relativi al presente giudizio d'impugnazione. 15. Come evidenziato nei punti nn. da 11 a 13 di questa sentenza, avverso la sentenza 16. della Corte di Appello di Lecce hanno proposto ricorso per cassazione l'Azienda Sanitaria Locale BR con atto notificato il 14.1.2013 e depositato il 24.1.2013 e la I con atto notificato il 23.2.2013. Quest'ultima, inoltre, ha resistito al ricorso della ASL con controricorso contenente anche ricorso incidentale notificato il 25.2.2013, al quale ha fatto seguito il controricorso della ASL contenente ricorso incidentale notificato il 26.3.2013. L'Inps ha resistito al ricorso dell'Azienda ed ha a sua volta proposto ricorso incidentale, con atto notificato il 15/19.2.2013. 2 N.R.G. 1875 2013 17. Secondo il principio più volte affermato da questa Corte, principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., l'impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti d'impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento, nel quale devono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, validamente ed

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