Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2013, n. 3041

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2013, n. 3041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3041
Data del deposito : 8 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. T F - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. M M - rel. Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9126-2011 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
D P L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato B R, che o rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7569/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. M M;

uditi gli avvocati M L G dell'Avvocatura Generale dello Stato, Riccardo BOLOGNESI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Luigi D P, coordinatore dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto istituita presso il CIPE e operante nell'ambito del Ministero dell'Economia, chiese al Tribunale di Roma di dichiarare la natura obbligatoria e di componente variabile della retribuzione dell'indennità che gli era dovuta per gli anni 2001 - 2003, con conseguente condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare l'indennità variabile di risultato nella misura massima.

2 - Radicatosi il contraddittorio, il Ministero convenuto contestò la pretesa sia sotto il profilo processuale, sia nel merito.

3 - Con sentenza in data 29 novembre 2007 il Tribunale adito accolse la domanda e condannò il Ministero a pagare al D P la somma di Euro 111.206,08.

4 - Pronunciando sull'impugnazione del Ministero soccombente, con sentenza in data 5-19 ottobre 2010 la Corte d'Appello di Roma rigettò il gravame.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: in forza del D.M. 9 marzo 2000, art. 2, comma 4 il lavoratore ha un diritto pieno all'indennità, con corrispondente obbligo del Ministero di pagarla nel mese di marzo di ogni anno;
il giudice può legittimamente sostituirsi alla valutazione dell'organo tecnico determinando equitativamente il

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