Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2021, n. 4568
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Sul provvedimento
Testo completo
D E R E T N E S E - L L L 10 ED 2021 O R E T N E S AULA 'B' E - E 04568/2 1 N O I Z A R T IS G E R OggettoREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 32948/2018 Cron. 4568 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA Presidente Ud. 20/10/2020 Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Rel. Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 32948-2018 proposto da: QU DA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato DOMENICO ROMITO;
ricorrente contro 2020 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI 2159 GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA;
controricorrente nonchè
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
intimata avverso la sentenza n. 681/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/08/2018 R.G.N. 819/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati MASSIMO HARALD MASSIMO e GIUSEPPE MAZZARELLA. 1. 2. 3. 4. Udienza 20 ottobre 2020, Pres. Manna, rel. Buffa Causa numero 20 - r.g.32948/15 - PA FATTI DI CAUSA Con sentenza del 30.8.18, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 15.6.17 del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l'opposizione del geom. PA a cartella con la quale la Cassa aveva chiesto contributi sanzioni ed interessi per il periodo 2008-2012 durante i quali il contribuente aveva svolto attività di geometra senza essere iscritto alla cassa. In particolare, la corte territoriale, richiamata la previsione statutaria che prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività, considerata l'iscrizione all'albo del ricorrente e l'attività professionale dallo stesso svolta, pur saltuariamente (non ritenendo d'ostacolo l'iscrizione ad altra forma di previdenza), ritenuta interrotta la prescrizione dei crediti, ha rigettato l'opposizione. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, cui resiste con controricorso la Cassa. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. violazione degli articoli 22 legge 777/80, come modificato dall'art. 1 comma 14 legge l l A 236/90, 17 della legge 400/88, del decreto interministeriale 27.2.13, nonché 1, 2 e 3 del decreto legislativo 509/94, per avere la sentenza che l'autonomia impugnata trascurato regolamentare della cassa potrebbe non deilegittimamente riguardare la modifica presupposti per l'iscrizione alla cassa.
5. Con il secondo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. violazione degli articoli 2697, 2728, 2729 c.c., e 112, 115 e 116