Cass. civ., sez. II, sentenza 05/01/2018, n. 00168

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/01/2018, n. 00168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00168
Data del deposito : 5 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 14513-2012 proposto da: L DE LNDDNL65P11E715N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

MONTEVERDI

20, presso lo studio dell'avvocato A C P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G I giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

L M, L LUCA, L S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LIMA

48, presso lo studio dell'avvocato N M, rappresentati e difesi dall'avvocato G S in virtù di procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè

contro

R L;
- intimata - avverso la sentenza n. 126/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. M C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'Avvocato G I per il ricorrente;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 1999 L S conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, L M, S L e M E, quali eredi di L G, affinché fosse dichiarata la nullità ovvero accertata la rescissione per lesione della divisione contenuta nel testamento di B L, dichiarando pertanto che i beni relitti andavano assegnati ai due figli in quote eguali, ovvero disporre in via subordinata la riduzione delle disposizioni testamentarie, in quanto lesive della quota di legittima spettante all'attore. Evidenziava che la madre B L con testamento pubblico del 16 gennaio 1991 aveva disposto dei suoi beni in favore dei figli Sergio e Graziano, quest'ultimo dante causa dei convenuti, dividendo gli immobili in parti eguali, ma previa Ric. 2012 n. 14513 sez. 52 - ud. 05-12-2017 -2- assegnazione in proprietà esclusiva di alcuni cespiti in favore dell'attore ed altri in favore del dante causa dei convenuti, lasciando altri beni in comunione indivisa. Era tuttavia sorta controversia tra le parti circa la corretta interpretazione delle volontà testamentarie, in quanto i convenuti sostenevano che le assegnazioni dei singoli immobili si configuravano alla stregua di legati, così che l'istituzione in quote eguali tra i fratelli L concerneva solo i terreni. Ad avviso dell'attore invece, la de cuius aveva inteso, previa determinazione della quota di ognuno dei due figli in misura pari alla metà dell'asse relitto, predisporre una divisione testamentaria, senza che potesse avere rilievo l'utilizzo, in relazione all'assegnazione dei singoli cespiti, di espressioni quali "lascio e lego". Aggiungeva che in ogni caso la divisione era rescindibile ex art. 763 2° co. c.c., in quanto i beni attribuiti all'attore erano di valore inferiore di oltre un quarto rispetto alla quota ereditaria, deducendo altresì, in via subordinata, che le disposizioni testamentarie avevano leso la sua quota di riserva. I convenuti si costituivano in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda attorea, ribadendo che le assegnazioni dei singoli immobili erano da intendersi quali legati. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 601 del 10/5/2007 rigettava integralmente le domande attoree, ed a seguito di gravame proposto da L Daniele e R L, quali eredi di L S, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 126 del 31 gennaio 2012 rigettava l'impugnazione, confermando la sentenza impugnata. Ric. 2012 n. 14513 sez. 52 - ud. 05-12-2017 -3- Secondo la Corte distrettuale doveva ritenersi corretta l'interpretazione del testamento offerta dal giudice di primo grado, non potendosi accedere alla tesi dell'appellante secondo cui l'istituzione di eredi in quote eguali aveva ad oggetto l'intero patrimonio ereditario. In realtà, laddove la testatrice aveva utilizzato le espressioni "lascio e lego " in relazione all'attribuzione di singoli immobili, aveva effettivamente inteso prevedere dei legati, mentre l'istituzione di eredi in parti eguali tra i due fratelli si limitava unicamente all'attribuzione dei terreni. Tale conclusione era poi confermata, oltre che dal tenore letterale delle espressioni utilizzate, anche dal fatto che erano contenute in un testamento pubblico, redatto quindi con l'assistenza di un professionista da presumersi particolarmente esperto della materia successoria, dovendosi quindi escludere un utilizzo delle stesse in maniera impropria. Inoltre non poteva condurre a conclusioni diverse la disamina delle deposizioni testimoniali, rese in maniera generica e da soggetti che erano comunque in senso lato interessati al giudizio. Quanto alla domanda di rescissione, riteneva che la stessa non fosse meritevole di accoglimento, in quanto l'attore aveva tenuto comportamenti concludenti che implicavano l'accettazione dei legati, mentre in ordine alla dedotta lesione della quota di riserva, evidenziava che in realtà la quota spettante all'attore era pari ad un quarto dell'asse ereditario, e non già ad un terzo, come invece sostenuto in citazione, atteso Ric. 2012 n. 14513 sez. 52 - ud. 05-12-2017 -4- che alla successione concorrevano oltre ai due germani L anche il coniuge. Ma anche in relazione all'azione di riduzione, la condotta dell'attore equivaleva ad una inequivoca rinunzia alla stessa, attesa l'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie. Per la cassazione di tale pronunzia L Daniele ha proposto ricorso affidato a due motivi. L Stefano, L Luca, L M e M E, quali eredi di L G hanno resistito con controricorso. R L non ha svolto difese in questa fase. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. nell'imminenza dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre dare atto che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10648/2017, si sono pronunziate sulla questione di massima importanza, in relazione alla quale questa Sezione con ordinanza del 31/10/2016 aveva rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa proprio dell'intervento delle Sezioni Unite. In tal senso si è quindi affermato il principio per il quale in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte Ric. 2012 n. 14513 sez. 52 - ud. 05-12-2017 -5- controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Nella fattispecie, come si è evidenziato anche nella menzionata ordinanza, la questione concernente l'avvenuta notifica della sentenza gravata è stata posta da parte controricorrente, in assenza di qualsivoglia attestazione sul punto ad opera del ricorrente, e che la copia notificata si rinviene nella stessa produzione dei controricorrenti, il che impedisce, alla luce di quanto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, che possa pronunciarsi l'improcedibilità del ricorso.
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