Cass. civ., sez. I, sentenza 16/12/2005, n. 27809
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I buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 T.U. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974, n. 460 (conv. nella legge 25 novembre 1974, n. 588).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI CE, elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago n. 8, presso l'avv. SABBADINI Giancarlo, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Collu Marinella giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del prof. Enzo Cardi, Presidente p.t. elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa 190, presso la Direzione Affari Legali rappresentata e difesa dall'avv. URSINO Anna Maria Rosaria giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 248 del 18/05-20/07/2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2005 dal Relatore Cons. Dr. G. Cappuccio;
udito l'avv. A.M. Ursino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si legge, in fatto, nell'impugnata sentenza, che CE DD ricevette, in data 4 e 11 luglio 84, dall'ufficio postale di DE, a fronte del versamento di lire 10.000.000, due buoni postali fruttiferi che, allo scadere dell'ottavo anno dall'emissione (e cioè il 6 e 13 luglio 1992), gli vennero rimborsati per un importo equivalente tre volte il versamento iniziale e cioè per L. 15.000.000 ciascuno. Poiché, con decreto ministeriale in vigore dal 1^ luglio 1984 e quindi da epoca antecedente l'emissione, le condizioni erano state variate, nel senso che solo dopo nove - anziché otto - anni dall'emissione l'importo iniziale veniva triplicato, l'Ente Poste chiedeva la restituzione di lire 5.579.500 indebitamente versate al DD per errore e, avendo questi rifiutato, adiva il Pretore di DE che rigettava la domanda. Su appello delle Poste Italiane s.p.a., (società subentrata, a far data dal 01/03/1998 all'Ente Poste Italiane) la C.d.A. di Cagliari, con sentenza 18/05-20/07/2001 riformava la decisione, condannando il DD alla restituzione e compensando le spese del giudizio. La Corte territoriale, dopo aver precisato che, per decidere la controversia, dovevano trovare applicazione non i principi generali sui titoli di credito, o comunque sui rapporti privatistici, ma la disciplina dettata dal D.P.R. n. 156 del 1973 e D.P.R. n. 256 del 1989, osservava che in base al D.P.R. n. 156 del 1773, art. 173 la
variazione nel tempo del saggio di interesse era affidata a decreti ministeriali, mediante tabelle messe a disposizione presso gli Uffici Postali;
che la regolarizzazione dei buoni della vecchia serie, prevista dal D.M. 16 giugno 1984, art. 10, comma 2 (che aveva istituito con effetto dal 1^ luglio 1984 una nuova serie