Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2023, n. 02033
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 4883-2020 proposto da: C A, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI, 6, presso lo studio dell'avvocato L D D, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro .1?J- ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TERNI, ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI PERUGIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
nonché
contro
PROCURA GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
- intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale F T, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La notaia A C ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'appello di Ancona in data 26 luglio 2019. Resistono con controricorso l'Archivio Notarile Distrettuale di Perugia e l'Archivio Notarile Distrettuale di Terni. A seguito di ispezione ordinaria relativa al biennio 2012-2013 effettuata su richiesta dell'Archivio Notarile Distrettuale di Terni, venne avviato procedimento disciplinare nei confronti della notaia A C, contestandole i seguenti illeciti: 1) Violazione dell'art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche ed integrazioni relativa al ricevimento dell'atto rep. n. 4174/3088 in data 6 febbraio 2013 portante attestazione di conformità catastale rilasciata da tecnico abilitato non conforme alle disposizioni dell'art. 29 comma 1- bis L. n. 52/1985;
2) Violazione del medesimo art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89, relativamente al ricevimento dell'atto rep. n. 4193/3100 in data 14 febbraio 2013, portante Ric. 2020 n. 04883 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -2- costituzione di società in nome collettivo avente oggetto sociale non lecito in base alle norme vigenti al momento del ricevimento;
3) Violazione dell'art. 55 legge 16 febbraio 1913 n. 89, relativamente al ricevimento di procura speciale ad acquistare rep. n. 4301 del 10 aprile 2013, rilasciata da cittadini stranieri con intervento, in qualità di interprete, del medesimo soggetto interveniente nel successivo atto di vendita rep. n. 4302/3180 in pari data quale procuratore dei venditori;
4) Violazione dell'art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89 in relazione agli artt. 194, 210 e 771, o 1418 cod. civ. per il ricevimento di atto rep. n. 4512/3318 in data 22 luglio 2013 recante donazione tra coniugi, in regime di comunione legale, dei diritti dell'alienante su bene immobile oggetto di comunione in favore dell'altro coniuge;
5) Violazione dell'art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89, con riferimento all'art. 30 legge n. 218/1995 e art. 16 R.D. n. 262/1942, per inosservanza delle norme in tema di condizione di reciprocità relative agli acquisti immobiliari compiuti da cittadini stranieri. Con provvedimento del 20 aprile 2018, la Commissione Amministrativa di Disciplina Marche - Umbria dichiarava la sussistenza degli illeciti disciplinari contestati alla notaia A C, applicando in relazione a ciascuno degli stessi una sanzione pecuniaria. Avverso tale decisione la notaia C propose reclamo ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 150/2011 innanzi alla Corte d'appello di Ancona. La Corte di Ancona, con ordinanza pubblicata il 26 luglio 2019, in parziale accoglimento del reclamo, dichiarò l'insussistenza delle violazioni sub I e II contestate alla notaia C, respingendo i restanti motivi. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. Ric. 2020 n. 04883 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -3- 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo del ricorso della notaia A C denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 55 legge 16 febbraio 1913 n. 89, per avere la Corte di Ancona erroneamente confermato il terzo addebito mosso alla ricorrente, avente ad oggetto la sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione Amministrativa di Disciplina Marche - Umbria per il ricevimento di procura speciale ad acquistare (rep. 4301 del 10 aprile 2013) rilasciata da cittadini stranieri con intervento, in qualità di interprete, della signora L V, la quale poi compariva nell'atto di vendita (rep. n. 4302) stipulato in pari data quale procuratrice dei tre venditori.
1.1. La Corte d'appello di Ancona ha evidenziato che L V, rappresentante dell'agenzia immobiliare che aveva prestato nell'operazione la propria attività di mediazione, intervenne quale procuratrice dei venditori nell'atto di compravendita rep. n. 4302 e quale interprete nella procura speciale ad acquistare rep. 4301;
che la procura dei venditori conferiva alla V il potere di fissare il prezzo e di alienare a chi credesse per il corrispettivo più conveniente, nonché di costituire servitù o convenire patti di natura reale o obbligatoria, mentre la procura ad acquistare, nella quale la V intervenne come interprete, riguardava il pagamento del prezzo convenuto fra le parti;
che sussisteva pertanto un interesse concreto, giuridico ed attuale dell'interprete L V con riguardo all'atto di procura ad acquistare, essendo stata la stessa già nominata procuratrice dei venditori con poteri ampi e discrezionali, il cui Ric. 2020 n. 04883 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -4- esercizio implicava valutazioni da porre a confronto con quelle riservate al procuratore dei compratori nella procura rep. 4301;
che non assumeva rilievo decisivo in senso diverso il precedente perfezionamento di un preliminare di compravendita inter partes, la cui regolamentazione avrebbe comunque potuto essere modificabile in sede di stipula del definitivo;
che perciò l'atto era nullo ai sensi dell'art. 58 comma 1 n. 4 della legge notarile.
1.2. Il primo motivo del ricorso della notaia A C deduce che, rispetto all'atto pubblico di procura rep. 4301 l'interprete L V si era limitata ad un'attività operativa, in quanto mera traduttrice del testo predisposto in lingua inglese, lingua peraltro conosciuta dalla notaia e dai testimoni, come espressamente dichiarato nel medesimo atto, sicché alcun interesse concreto, giuridico ed attuale sussisteva in capo all'interprete stessa. La censura sottolinea la totale coincidenza tra il preliminare del 17 aprile 2012 ed il definitivo e che non si debba confondere l'interesse all'atto ex art. 50 legge notarile ed il conflitto di interessi concernente la procura, alla luce della combinazione dei diversi atti dell'operazione.
1.3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.3.1. La legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) contempla tre ipotesi di intervento dell'interprete quale ausiliario del notaio, che lo coadiuva nel ricevimento dell'atto al fine di favorire la comunicazione con e tra le parti: quando alcuna delle parti è interamente priva dell'udito e non sappia leggere (art. 56, comma 2);
quando alcuna delle parti sia soltanto affetta da mutismo o anche interamente priva dell'udito, ed eventualmente non sappia o non possa leggere e scrivere (art. 57);
quando il notaio non conosca la lingua straniera (art. 55). Ric. 2020 n. 04883 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -5- L'art. 58, n. 4, legge notarile stabilisce che l'atto notarile è nullo, tra l'altro, se non siano osservate le disposizioni degli articoli 55, 56 e 57. 1.3.2. Viene in rilievo nel caso in esame proprio l'art. 55 legge notarile: presupposto di applicabilità di tale norma è, dunque, che le parti siano straniere, che non conoscgno la lingua italiana e che il notaio non conosca a sua volta la lingua straniera delle parti. In tale eventualità, l'art. 55 dispone che l'atto può essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che viene scelto dalle parti;
"[I]'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti" (comma 2);
l'atto è scritto in lingua italiana, "ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete" (comma 4). Poiché l'art. 55 comma 2 fa rinvio ai "requisiti necessari per essere testimone", occorre subito richiamare altresì l'art. 50 della legge n. 89 del 1913, il quale dispone che i testimoni devono avere la capacità di agire e "non essere interessati nell'atto".
1.3.3. La parificazione legale dell'interprete e del testimone "quoad effectum" dei necessari requisiti non oblitera le differenze ontologiche delle due figure: il testimone non è un collaboratore del notaio quanto alla interpretazione e traduzione in iscritto della volontà delle parti e alla certificazione di fede del contenuto del documento, dovendosi limitare ad assistere all'atto ed apporre la propria sottoscrizione finale, di tal che la sua responsabilità, quale organo di prova, concerne unicamente la verità estrinseca della formazione materiale del documento in relazione all'oggetto di esso (Cass. Sez. 2, 9 febbraio 1963, n. 243);
viceversa, Ric. 2020 n. 04883 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -6- l'interprete colloquia con la parte che ne ha bisogno per comunicare, ne percepisce le dichiarazioni e le riferisce al notaio per consentirgli di indagarne la volontà e procedere personalmente alla compilazione integrale dell'atto, secondo quanto richiesto dall'art. 47, comma 2, legge notarile. Cass. Sez. 2, 16 aprile 2013, n. 9177, sottolineava, in tale ottica, la speciale importanza della traduzione in lingua straniera dell'atto notarile ricevuto con l'intervento dell'interprete, da sottoscrivere distintamente, essendo essa "volta a consentire che l'atto sia formato senza equivoci dovuti alla mancata conoscenza della
- ricorrente -
contro .1?J- ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TERNI, ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI PERUGIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
nonché
contro
PROCURA GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
- intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale F T, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La notaia A C ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'appello di Ancona in data 26 luglio 2019. Resistono con controricorso l'Archivio Notarile Distrettuale di Perugia e l'Archivio Notarile Distrettuale di Terni. A seguito di ispezione ordinaria relativa al biennio 2012-2013 effettuata su richiesta dell'Archivio Notarile Distrettuale di Terni, venne avviato procedimento disciplinare nei confronti della notaia A C, contestandole i seguenti illeciti: 1) Violazione dell'art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche ed integrazioni relativa al ricevimento dell'atto rep. n. 4174/3088 in data 6 febbraio 2013 portante attestazione di conformità catastale rilasciata da tecnico abilitato non conforme alle disposizioni dell'art. 29 comma 1- bis L. n. 52/1985;
2) Violazione del medesimo art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89, relativamente al ricevimento dell'atto rep. n. 4193/3100 in data 14 febbraio 2013, portante Ric. 2020 n. 04883 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -2- costituzione di società in nome collettivo avente oggetto sociale non lecito in base alle norme vigenti al momento del ricevimento;
3) Violazione dell'art. 55 legge 16 febbraio 1913 n. 89, relativamente al ricevimento di procura speciale ad acquistare rep. n. 4301 del 10 aprile 2013, rilasciata da cittadini stranieri con intervento, in qualità di interprete, del medesimo soggetto interveniente nel successivo atto di vendita rep. n. 4302/3180 in pari data quale procuratore dei venditori;
4) Violazione dell'art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89 in relazione agli artt. 194, 210 e 771, o 1418 cod. civ. per il ricevimento di atto rep. n. 4512/3318 in data 22 luglio 2013 recante donazione tra coniugi, in regime di comunione legale, dei diritti dell'alienante su bene immobile oggetto di comunione in favore dell'altro coniuge;
5) Violazione dell'art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89, con riferimento all'art. 30 legge n. 218/1995 e art. 16 R.D. n. 262/1942, per inosservanza delle norme in tema di condizione di reciprocità relative agli acquisti immobiliari compiuti da cittadini stranieri. Con provvedimento del 20 aprile 2018, la Commissione Amministrativa di Disciplina Marche - Umbria dichiarava la sussistenza degli illeciti disciplinari contestati alla notaia A C, applicando in relazione a ciascuno degli stessi una sanzione pecuniaria. Avverso tale decisione la notaia C propose reclamo ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 150/2011 innanzi alla Corte d'appello di Ancona. La Corte di Ancona, con ordinanza pubblicata il 26 luglio 2019, in parziale accoglimento del reclamo, dichiarò l'insussistenza delle violazioni sub I e II contestate alla notaia C, respingendo i restanti motivi. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. Ric. 2020 n. 04883 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -3- 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo del ricorso della notaia A C denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 55 legge 16 febbraio 1913 n. 89, per avere la Corte di Ancona erroneamente confermato il terzo addebito mosso alla ricorrente, avente ad oggetto la sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione Amministrativa di Disciplina Marche - Umbria per il ricevimento di procura speciale ad acquistare (rep. 4301 del 10 aprile 2013) rilasciata da cittadini stranieri con intervento, in qualità di interprete, della signora L V, la quale poi compariva nell'atto di vendita (rep. n. 4302) stipulato in pari data quale procuratrice dei tre venditori.
1.1. La Corte d'appello di Ancona ha evidenziato che L V, rappresentante dell'agenzia immobiliare che aveva prestato nell'operazione la propria attività di mediazione, intervenne quale procuratrice dei venditori nell'atto di compravendita rep. n. 4302 e quale interprete nella procura speciale ad acquistare rep. 4301;
che la procura dei venditori conferiva alla V il potere di fissare il prezzo e di alienare a chi credesse per il corrispettivo più conveniente, nonché di costituire servitù o convenire patti di natura reale o obbligatoria, mentre la procura ad acquistare, nella quale la V intervenne come interprete, riguardava il pagamento del prezzo convenuto fra le parti;
che sussisteva pertanto un interesse concreto, giuridico ed attuale dell'interprete L V con riguardo all'atto di procura ad acquistare, essendo stata la stessa già nominata procuratrice dei venditori con poteri ampi e discrezionali, il cui Ric. 2020 n. 04883 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -4- esercizio implicava valutazioni da porre a confronto con quelle riservate al procuratore dei compratori nella procura rep. 4301;
che non assumeva rilievo decisivo in senso diverso il precedente perfezionamento di un preliminare di compravendita inter partes, la cui regolamentazione avrebbe comunque potuto essere modificabile in sede di stipula del definitivo;
che perciò l'atto era nullo ai sensi dell'art. 58 comma 1 n. 4 della legge notarile.
1.2. Il primo motivo del ricorso della notaia A C deduce che, rispetto all'atto pubblico di procura rep. 4301 l'interprete L V si era limitata ad un'attività operativa, in quanto mera traduttrice del testo predisposto in lingua inglese, lingua peraltro conosciuta dalla notaia e dai testimoni, come espressamente dichiarato nel medesimo atto, sicché alcun interesse concreto, giuridico ed attuale sussisteva in capo all'interprete stessa. La censura sottolinea la totale coincidenza tra il preliminare del 17 aprile 2012 ed il definitivo e che non si debba confondere l'interesse all'atto ex art. 50 legge notarile ed il conflitto di interessi concernente la procura, alla luce della combinazione dei diversi atti dell'operazione.
1.3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.3.1. La legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) contempla tre ipotesi di intervento dell'interprete quale ausiliario del notaio, che lo coadiuva nel ricevimento dell'atto al fine di favorire la comunicazione con e tra le parti: quando alcuna delle parti è interamente priva dell'udito e non sappia leggere (art. 56, comma 2);
quando alcuna delle parti sia soltanto affetta da mutismo o anche interamente priva dell'udito, ed eventualmente non sappia o non possa leggere e scrivere (art. 57);
quando il notaio non conosca la lingua straniera (art. 55). Ric. 2020 n. 04883 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -5- L'art. 58, n. 4, legge notarile stabilisce che l'atto notarile è nullo, tra l'altro, se non siano osservate le disposizioni degli articoli 55, 56 e 57. 1.3.2. Viene in rilievo nel caso in esame proprio l'art. 55 legge notarile: presupposto di applicabilità di tale norma è, dunque, che le parti siano straniere, che non conoscgno la lingua italiana e che il notaio non conosca a sua volta la lingua straniera delle parti. In tale eventualità, l'art. 55 dispone che l'atto può essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che viene scelto dalle parti;
"[I]'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti" (comma 2);
l'atto è scritto in lingua italiana, "ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete" (comma 4). Poiché l'art. 55 comma 2 fa rinvio ai "requisiti necessari per essere testimone", occorre subito richiamare altresì l'art. 50 della legge n. 89 del 1913, il quale dispone che i testimoni devono avere la capacità di agire e "non essere interessati nell'atto".
1.3.3. La parificazione legale dell'interprete e del testimone "quoad effectum" dei necessari requisiti non oblitera le differenze ontologiche delle due figure: il testimone non è un collaboratore del notaio quanto alla interpretazione e traduzione in iscritto della volontà delle parti e alla certificazione di fede del contenuto del documento, dovendosi limitare ad assistere all'atto ed apporre la propria sottoscrizione finale, di tal che la sua responsabilità, quale organo di prova, concerne unicamente la verità estrinseca della formazione materiale del documento in relazione all'oggetto di esso (Cass. Sez. 2, 9 febbraio 1963, n. 243);
viceversa, Ric. 2020 n. 04883 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -6- l'interprete colloquia con la parte che ne ha bisogno per comunicare, ne percepisce le dichiarazioni e le riferisce al notaio per consentirgli di indagarne la volontà e procedere personalmente alla compilazione integrale dell'atto, secondo quanto richiesto dall'art. 47, comma 2, legge notarile. Cass. Sez. 2, 16 aprile 2013, n. 9177, sottolineava, in tale ottica, la speciale importanza della traduzione in lingua straniera dell'atto notarile ricevuto con l'intervento dell'interprete, da sottoscrivere distintamente, essendo essa "volta a consentire che l'atto sia formato senza equivoci dovuti alla mancata conoscenza della
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