Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2019, n. 13772

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2019, n. 13772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13772
Data del deposito : 22 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente 2,t'L9 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5081/2015, proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
-ricorrente-

contro

Grande Grazia, rappresentata e difesa, per delega a margine del controricorso, dalla Prof. Avv. L S ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 11. -controricorrente - -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 7352/14/14, resa inter partes 1'11/11/2014, depositata il 04/12/2014 e notificata il 19/12/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/03/2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale E P, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato dello Stato S F per l'Agenzia delle Entrate e l'Avv. L S per la Sig. Grande Grazia.

FATTI DI CAUSA

1. L' Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo avverso la Sig. Grande Grazia per l'annullamento della sentenza n. 7352/14/14, emessa in data 11/11/2014 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 04/12/2014 e notificata in data 19/12/2014, che, in controversia relativa all'impugnativa del silenzio rifiuto di rimborso delle ritenute IRPEF del 20%, operate dal Comune di Gravina di Puglia negli anni 2008 e 2009, sulla liquidazione di somme ottenute a titolo di risarcimento danni conseguente ad occupazione per illegittimo esproprio di terreni di sua proprietà (secondo acconto e saldo), ha ritenuto la trattenuta illegittima, in quanto il terreno espropriato non rientrava nelle zone omogenee A, B, C, D del P.R.G., relativamente alle quali le indennità da esproprio, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 413/1991, erano tassabili, rigettando l'appello dell'Ufficio e compensando le spese.

2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R del Lazio, dopo aver rigettato l'eccezione pregiudiziale di incompetenza, ha rilevato che, dalla documentazione in atti, il terreno, espropriato dal Comune di Gravina di Puglia, non risultava essere mai stato classificato in una delle zone omogenee A, B, C e D, di cui al D.M. n. 1444 del 1968. Secondo i Giudici di appello, in base alla legge n. 413/1991, art. 11, comma 5, ed al D.P.R. n. 327/2001, le indennità o i risarcimenti per l'esproprio illegittimo di un immobile erano soggetti a tassazione solo nel caso in cui il terreno in questione fosse ricaduto nelle zone omogenee A, B, C e D;
viceversa, per i beni compresi nelle zone E ed F, gli importi riconosciuti non erano soggetti ad alcuna imposizione fiscale. Nel caso in questione, dunque, la C.T.R. sosteneva che le variazioni catastali erano intervenute prima dell'esproprio (12/10/12) e, comunque, tra zone F ed E, che, in ogni caso, non rientravano in quelle previste dalla citata normativa come tassabili.

3. A seguito del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Sig.ra Grande Grazia resiste con controricorso ed avanza ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l'unico motivo del ricorso principale, l'Agenzia delle entrate censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11, commi quinto e settimo, della legge 413/1991 e dell'art. 3 della legge 412/1975, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., poiché la C.T.R. del Lazio, aderendo alle doglianze della contribuente, aveva ritenuto illegittima la ritenuta IRPEF del 20%, di cui all'art. 11, quinto comma della legge 413/1991, operata dal Comune di Gravina in Puglia sul presupposto che i terreni illegittimamente espropriati non fossero inseriti nelle zone omogenee A, B, C, D di cui al d.m. 1444 del 1968. Fa presente, al riguardo, che il giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato che i terreni espropriati avevano una configurazione urbanistica tale da rendere, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 citato, assoggettabili a tassazione le indennità ed i risarcimenti percepiti dal contribuente in ragione delle attività espropriative subite, trattandosi di terreni edificabili che, sebbene ricadenti in zona tipizzata come zona "F", erano inseriti in un ambito di zone classificate come zona "B" e "C" e destinati ad edilizia pubblica (nel caso di specie costruzione di edifici scolastici).
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