Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2020, n. 34637
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalle parti civili - GR CO, nato a [...] il [...] - ON NN RI, nata a [...] il [...] - IT NT nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di PA DA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamendo con rinvio al giudice civile;
uditi i difensori delle parti civili ricorrenti, avv. Elisa Stevenazzi, nell'interesse di CO GR, avv. Simona Merisi nell'interesse di NN RI ON e avv. Maurizio Bono nell'interesse di IT NT che hanno concluso chiedendo raccoglimento dei rispettivi ricorsi;
udito il difensore dell'imputato avv. Antonino De Benedetto, in sostituzione dell'avv. Cristina Tuis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato DA RÌ avverso la sentenza emessa in data 20/4/2018 dal Tribunale di Monza, in riforma della decisione ha assolto il predetto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste dal reato di cui agli artt. 81,368 cod. pen. ai danni di CO GR, NT RI LD IT e NN RI ON, revocando le statuizioni civili in favore delle predette parti offese. L'imputato, avvocato, è accusato di aver falsamente incolpato con denuncia sporta ai CC di Arcore il suo ex collaboratore CO GR di falsa testimonianza per aver dichiarato - nell'ambito di una causa civile promossa dal predetto nei confronti di NN RI ON per ottenere il pagamento di prestazioni professionali relative alla assistenza nella predisposizione di un contratto preliminare di compavendita e recesso dal contratto - di non ricordarsi di avere partecipato alla stesura del predetto contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Pula loc. IS Molas, di non potersi ricordare se lo fece l'avv. PA, di non escludere che l'annotazione in stampatello sul contratto fosse stata da lui apposta pur non potendolo confermare e di non poter dire nulla relativamente alle bozze di contratto preliminare;
ancora, di aver falsamente incolpato NT RI LD IT di falsa testimonianza, di falsità processuale e di truffa per aver dichiarato di essere l'autore del contratto preliminare quando invece la bozza di contratto preliminare era stata predisposta dall'avv. PA;
infine, di aver falsamente incolpato lo stesso IT e NN RI ON del reato di subornazione del predetto testimone CO GR.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili, CO GR, NN RI ON e NT RI LD IT.
3. Nell'interesse di CO GR si deduce travisamento, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 368 cod. pen. L'assunto di fondo della sentenza secondo il quale non sia da escludere che l'avv. PA abbia quanto meno partecipato alla redazione della bozza di preliminare per l'acquisto della casa in Sardegna, donde la falsità delle deposizioni 2 q di GR ed IT, sconta l'omessa considerazione - e financo l'omessa menzione - di acquisizioni in atti e rilevanti emergenze del procedimento: a) Le bozze di preliminare in fotocopia esaminate dal ricorrente, rispettivamente, all'udienza del 27/5/2009, davanti all'investigatore RO e nel successivo giudizio civile n. 6158/2016 R.G. Trib. Monza all'udienza del 9/3/2017. Il ricorrente, nelle predette occasioni ha esaminato documenti diversi (bozze) dello stesso atto e, pertanto, le sue dichiarazioni sono coerenti con gli atti di volta in volta mostratigli. b) Il contenuto della comparsa conclusionale datata 10/4/2010 a firma del PA depositata nel giudizio civile n. 10364/2007 (vedi analoga circostanza allegata dal ricorsi ON) che dimostra la consapevolezza dello stesso PA della buona fede del GR nel mancato riconoscimento della annotazione sulla bozza di preliminare come propria. c) La omessa produzione in tutti gli atti giudiziari da parte del PA della pagine del verbale di udienza civile del 27/5/2009 in cui egli chiedeva di richiamare il teste GR. d) Il telefax inviato da IT al PA in data 18/10/2001 contenente il contratto preliminare firmato (v. precedente analoga circostanza addotta dal primo ricorso). e) Il contenuto della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, cod. proc. civ. depositata dal PA nel giudizio civile n. 10364/2007 R.G. e degli altri atti di parte che non fanno riferimento alcuno alla questione del riconoscimento delle annotazioni da parte del GR, ma solo sulla paternità della redazione del preliminare. f) La deposizione dell'investigatore RO all'udienza del 29/3/2018 ed alla acclarata inesistenza del «modello di rogito Franchini».
4. Nell'interesse di NN RI ON si deduce vizio cumulativo della motivazione rispetto agli atti del processo in relazione alle argomentazioni che hanno condotto la Corte di appello a ritenere fondate, o almeno dubbie, le accuse a suo tempo rivolte dal PA nei confronti del GR ed IT di falsa testimonianza in relazione alla paternità del contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile Is Molas. La sentenza è pervenuta alla conclusione assolutoria omettendo non solo l'esame ma la stessa menzione di molteplici elementi rilevanti. In particolare: - Non tiene conto che al GR nelle diverse sedi sono state mostrate bozze del preliminare in questione diverse e che quindi le sue dichiarazioni sono assolutamente compatibili con i documenti di volta in volta mostratigli e sostanzialmente coerenti tra loro;
- Non considera che la stessa comparsa conclusionale del PA nel giudizio civile n. 10364/2007 R.G. Trib. Monza aveva ammesso che il GR non aveva riconosciuto le annotazioni sulle bozze perché <
5. Nell'interesse di NT IT si deduce mancanza della motivazione e