Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/04/2023, n. 09939
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Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15888-2022 proposto da: P A, rappresentato e difeso dall'avvocato V F;
-ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A., EQUITALIA - SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;-intimati - avverso la sentenza n. 497/2022 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 03/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere L R.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2017 A P proponeva opposizione a un pignoramento presso terzi intrapreso nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di svariate cartelle esattoriali, eccependo l’inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali e l’estinzione per prescrizione del credito fatto valere nei suoi confronti.
2. Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 497 \ 2022, pubblicat a il 3.6.2022: -dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla opposizione alle cartelle esattoriali con le quali si intimava il pagamento di debiti di natura tributaria, per essere competente la Commissione Tributaria Provinciale;
-dichiarava l’incompetenza del tribunale adito , in favore del Giudice di pace di Bologna, per le cartelle relative a sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada;
- rimetteva gli atti al Presidente del tribunale per la ri assegnazione della causa al giudice del lavorodello stesso tribunale, competente per materia per la sanzioni connesse alla violazione di obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro.
3. IlPaolicelli propone ricorso per cassazione strutturato in un solo motivo,nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Matera n. 497 del 2022. 4. Le intimate non hanno svoltoattività difensiva in questa sede.
5. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.
6. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c. dinanzi alle Sezioni Unite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia “l’erroneità della sentenza impugnata per motivi di giurisdizione e di competenza ai sensi dell’art. 360 n. 1 e 2 c.p.c. “. Assume (a pag. 2 e 7 del ricorso) di aver proposto una opposizione agli atti esecutivi, con la quale ha censurato la
-ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A., EQUITALIA - SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;-intimati - avverso la sentenza n. 497/2022 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 03/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere L R.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2017 A P proponeva opposizione a un pignoramento presso terzi intrapreso nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di svariate cartelle esattoriali, eccependo l’inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali e l’estinzione per prescrizione del credito fatto valere nei suoi confronti.
2. Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 497 \ 2022, pubblicat a il 3.6.2022: -dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla opposizione alle cartelle esattoriali con le quali si intimava il pagamento di debiti di natura tributaria, per essere competente la Commissione Tributaria Provinciale;
-dichiarava l’incompetenza del tribunale adito , in favore del Giudice di pace di Bologna, per le cartelle relative a sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada;
- rimetteva gli atti al Presidente del tribunale per la ri assegnazione della causa al giudice del lavorodello stesso tribunale, competente per materia per la sanzioni connesse alla violazione di obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro.
3. IlPaolicelli propone ricorso per cassazione strutturato in un solo motivo,nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Matera n. 497 del 2022. 4. Le intimate non hanno svoltoattività difensiva in questa sede.
5. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.
6. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c. dinanzi alle Sezioni Unite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia “l’erroneità della sentenza impugnata per motivi di giurisdizione e di competenza ai sensi dell’art. 360 n. 1 e 2 c.p.c. “. Assume (a pag. 2 e 7 del ricorso) di aver proposto una opposizione agli atti esecutivi, con la quale ha censurato la
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