Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/04/2023, n. 09939

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/04/2023, n. 09939
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09939
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15888-2022 proposto da: P A, rappresentato e difeso dall'avvocato V F;
-ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A., EQUITALIA - SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;-intimati - avverso la sentenza n. 497/2022 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 03/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere L R.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2017 A P proponeva opposizione a un pignoramento presso terzi intrapreso nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di svariate cartelle esattoriali, eccependo l’inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali e l’estinzione per prescrizione del credito fatto valere nei suoi confronti.

2. Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 497 \ 2022, pubblicat a il 3.6.2022: -dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla opposizione alle cartelle esattoriali con le quali si intimava il pagamento di debiti di natura tributaria, per essere competente la Commissione Tributaria Provinciale;
-dichiarava l’incompetenza del tribunale adito , in favore del Giudice di pace di Bologna, per le cartelle relative a sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada;
- rimetteva gli atti al Presidente del tribunale per la ri assegnazione della causa al giudice del lavorodello stesso tribunale, competente per materia per la sanzioni connesse alla violazione di obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro.

3. IlPaolicelli propone ricorso per cassazione strutturato in un solo motivo,nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Matera n. 497 del 2022. 4. Le intimate non hanno svoltoattività difensiva in questa sede.

5. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c. dinanzi alle Sezioni Unite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia “l’erroneità della sentenza impugnata per motivi di giurisdizione e di competenza ai sensi dell’art. 360 n. 1 e 2 c.p.c. “. Assume (a pag. 2 e 7 del ricorso) di aver proposto una opposizione agli atti esecutivi, con la quale ha censurato la legittimità dell’intrapreso pignoramento presso terzi per nullità, derivata dalla omessa notificazione degli atti presupposti, ovvero delle cartelle esattoriali. Sostiene che tale opposizione possa e debba essere proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, perché la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto della esecuzione forzata successivo alla notificazione della cartella di pagamento. Al contempo, dichiara che la proposta opposizione (chein relazione a questo profile della censura definisce opposizione all’esecuzione, a pag. 2 del ricorso, in fondo e pag. 6) aveva ad oggetto la prescrizione della pretesa creditoria. Censura la sentenza impugnata là dove ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice tributario in relazione ad una esecuzione fondata su cartelle esattoriali, delle quali l’agente per la riscossione non è stato in grado, a fronte della contestazione da parte dell’esecutato, di provare la regolare notificazione, avendo dato la prova soltanto della notifica dei successivi avvisi di intimazione, ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, che costituiscono atti intermedi, da notificare al contribuente dopo la notifica della cartella e prima di avviare l’esecuzione.
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