Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/04/2013, n. 8016
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La competenza territoriale a conoscere dei procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio è devoluta al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione controversa, dovendo applicarsi a tali procedimenti i criteri ordinari di competenza per territorio stabiliti dagli articoli da 18 a 20 del codice di procedura civile e non il disposto dell'art. 709 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, destinato alla soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento e, in tale ambito, all'adozione, in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità .
Testo completo
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P D - Presidente -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4960-2012 proposto da:
AMMATURO TERESA MMTTRS58C60B180C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell'avvocato A F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato N R C, giusta procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;
- ricorrente -
contro
BOCCHINI MASSIMO BCCMSM53P22A783X, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell'avvocato C F, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;
- resistente -
e contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
- intimata -
avverso l'ordinanza R.G. 577/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIAdel 9.1.2012, depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per la conformità alla requisitoria. IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Padova, adito da Teresa Ammaturo con ricorso volto alla modifica di quanto statuito con la sentenza, emessa dal medesimo Tribunale, di scioglimento del matrimonio contratto dalla ricorrente con Massimo B, relativamente alla misura del contributo di quest'ultimo al mantenimento dei due figli (uno dei quali minore di età), con decreto del 30 settembre 2011, disattesa l'eccezione preliminare del B concernente l'incompetenza per territorio, disponeva l'aumento del contributo a Euro 1.500 mensili e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal predetto per la modifica in aumento delle disposizioni della sentenza relative al suo diritto di visita della figlia minore.
2. Il reclamo proposto da Massimo B, il quale si doleva preliminarmente del rigetto della sua eccezione di incompetenza per territorio, veniva accolto dalla Corte d'appello di Venezia, che dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Brindisi, individuato in ragione del luogo di residenza della figlia minore alla stregua del disposto dell'art. 709 ter c.p.c., u.c.. 3. Avverso tale provvedimento, depositato il 20 gennaio 2012, Ammaturo Teresa ha proposto regolamento di competenza per due motivi, cui resiste Massimo B con memoria difensiva ex art.47 c.p.c., u.c.. Il Pubblico Ministero, nelle conclusioni scritte, ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi quindi la competenza del Tribunale di Padova.
4. Con il primo motivo si deduce che, per i procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio, al pari di quelli di modifica delle condizioni economiche della separazione, dottrina e giurisprudenza da tempo affermano l'applicabilità dei criteri ordinati di competenza per territorio stabiliti dagli artt. da 18 a 20 c.p.c., tra i quali, per le cause relative ai diritti di obbligazione, il criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione controversa;e che conseguentemente legittima è da ritenere la individuazione, quale Foro competente, del Tribunale che ha emesso la sentenza di divorzio (o di separazione), nella specie per l'appunto il Tribunale di Padova. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione, da parte della Corte distrettuale, dell'art. 709 ter c.p.c. con riguardo alla applicazione del criterio, stabilito da tale norma, di determinazione del Foro competente (luogo di residenza del minore) alla revisione delle condizioni economiche del divorzio, richiesta dalla ricorrente.