Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/11/2004, n. 21712
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Il vizio di motivazione, anche nella configurazione più radicale della carenza assoluta della motivazione, può costituire oggetto di ricorso per Cassazione esclusivamente in quanto incida sull'accertamento e sulla valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione e non anche quando riguardi l'affermazione o l'applicazione di principi giuridici (Nella specie, la Corte Cass. ha escluso che la ritenuta sussistenza, da parte del Consiglio Nazionale Forense, di un abuso o di una mancanza del difensore nell'esecuzione di un pignoramento per una somma superiore a quella del credito vantato dal proprio cliente concernesse un punto di fatto rilevante ai fini della decisione, costituendo invece applicazione dell'art. 38 R.D.L. n. 1578/1933, che sanziona la mancanza o l'abuso del professionista con riferimento all'osservanza dei doveri stabiliti dal codice deontologico).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente Agg. -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano M. - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRALICCI avv. GINA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico, n. 184, presso il proprio studio unitamente all'avv. Stefano Menicacci, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE e CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati -
avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 15 pubblicata il 4 febbraio 2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del giorno 11 novembre 2004 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Stefano MENICACCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un esposto presentato dall'avv. Aurelio Giorgini il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma apriva un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. Gina Tralicci all'esito del quale irrogava all'incolpata la sanzione dell'avvertimento per aver fatto eseguire, nonostante l'avvenuta offerta reale, un pignoramento presso terzi fino a concorrenza della somma di L. 10.000.000 per un credito dichiarato di L. 3.337.420, prosciogliendola dagli altri capi di incolpazione relativi all'asserito pretestuoso rifiuto dell'offerta reale e seguita dal debitore.
Contro il provvedimento disciplinare l'avv. Tralicci ricorreva al Consiglio Nazionale Forense che, con decisione del 27 marzo 2003 - 4 febbraio 2004, rigettava il ricorso. Premessa la regolare composizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati poiché, come risultava dal processo verbale del dibattimento, tutti i componenti del Consiglio avevano ricevuto a mezzo telefax o corriere per città l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno per l'adunanza nella quale era prevista la trattazione del procedimento a carico della ricorrente, e, in ogni caso, l'eventuale nullità doveva ritenersi sanata per la mancanza di qualsiasi contestazione al riguardo nel corso dell'udienza dibattimentale, il Consiglio Nazionale Forense rigettava l'eccezione di prescrizione per l'avvenuto decorso del termine quinquennale dalla data della notificazione del pignoramento preso teRzi posto a fondamento della sanzione impugnata - avvenuta il 17 luglio 1999 - della quale condivideva il buon fondamento ritenendo contrario al dettato dell'art. 49 del codice deontologico la rilevata sproporzione tra il credito di L.
3.337.420 portato in precetto e l'ammontare del vincolo pignoratizio che rendeva ingiustificatamente onerosa la situazione economica del debitore nei cui confronti veniva reso indisponibile un credito di L. 10.000.000 con un comportamento meramente emulativo.
Contro la decisione ricorre per Cassazione la avv. Gina Tralicci con cinque motivi illustrati da memoria e solleva anche una duplice questione di legittimità costituzionale.
Non hanno presentato difese gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata preliminarmente, per il suo carattere generale, la seconda questione di costituzionalità che investe l'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, denunziato per contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui esclude l'impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense per vizio di motivazione nonostante tale vizio sia previsto tra i motivi di impugnazione delle decisioni della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore