Cass. civ., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 9066
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L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".
In tema di successione "mortis causa", la disciplina recata dalla l. n. 219 del 2012, che assicura la piena parità dei diritti, nelle successioni "ab intestato", tra figli legittimi e figli nati fuori del matrimonio, deve essere applicata retroattivamente anche con riferimento alle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore, al fine di evitare ogni discriminazione fondata sullo "status filiationis".
Sul provvedimento
Testo completo
09066-23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente - Dott. PATRIZIA PAPA - Consigliere - Ud. 19/01/2023 - Dott. R G - Consigliere - PU - Rel. Consigliere - R.G.N. 8128/2017 Dott. M CCUOLO wn 9066 Rep. Dott. R C - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8128-2017 proposto da: V F, rappresentato e difeso dall'avvocato M C D G unitamente all'avvocato G D G giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
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contro
MONCADA FELICIA, MONCADA CARMELA, MONCADA SAVERIO, MONCADA TIZIANA, MONCADA ANGELO nato il 21/02/1957, MONCADA ROSARIO, MONCADA MASSIMO, MONCADA ANGELO, MONCADA GIUSEPPA, MONCADA ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato I T, rappresentati e 59/23 difesi dall'avvocato T L, giusta procura in calce al controricorso;
ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 158/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2023 dal Consigliere Dott. M CCUOLO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, e l'inammissibilità o in subordine il rigetto, del ricorso incidentale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che ha concluso conformemente alle conclusioni scritte;
Udito l'avvocato Giuseppe Di Geronimo per il ricorrente principale, e l'avvocato T Lauretta per i ricorrenti incidentali;
Lette le memorie delle parti;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Con citazione del 13 maggio 1999, B M conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modica V Francesco, affinché, previa dichiarazione del proprio stato di figlio naturale del defunto V F, nonno del convenuto, deceduto il 25 dicembre 1944, fosse accertata la sua qualità di erede legittimo, con il riconoscimento dei diritti successori spettantigli per legge, e con la divisione dell'asse relitto. Specificava che il de cuius era deceduto ab intestato e che la sua successione si era devoluta per legge al solo figlio legittimo V T, il quale era deceduto il 25/2/1954, lasciando a se superstite il convenuto. Ric. 2017 n. 08128 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -2- Nella resistenza del convenuto, che chiedeva disporsi la separazione della causa di riconoscimento delle paternità da quella successoria, e che assumeva la necessità di regolare la successione in base alla previsione di cui all'art. 574 c.c., vigente alla data di apertura della successione, con sentenza del 10 maggio 2007, pacificamente passata in giudicato, il Tribunale accertava lo stato di figlio naturale dell'attore e quindi proseguiva il giudizio di divisione. Nelle more decedeva l'attore, al quale subentravano gli eredi M Felicia, M Carmela, M Maria (aila quale è succeduta M Tiziana), M Angelo (anno 1957), M Rosario, M Massimo, M Carmelo (al quale sono succeduti M Angelo del 1953 e M Giuseppa) e M Francesco (al quale è succeduta M Angela). Con la sentenza del 18 novembre 2011 il Tribunale adito ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, precisando che la quota attribuita agli aventi causa dell'attore era pari alla metà della quota spettante al convenuto, statuendo altresì che la stessa fosse soddisfatta in denaro nell'importo di € 491.593,33;
ha accertato altresì l'ammontare delle somme dovute a titolo di rendiconto;
ha compensato le spese di lite, ponendo quelle di CTU per la metà a carico dei due condividenti. Avverso tale sentenza hanno promosso appello gli eredi di M B, cui ha resistito V F. La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza n. 158 del 27 gennaio 2017, in parziale accoglimento del gravame ha rideterminato la quota spettante agli attori nella somma pari alla metà del valore dell'asse ereditario, procedendo anche a rideterminare gli importi dovuti a titolo di frutti. Ric. 2017 n. 08128 sez. S2 - ud. 19-01-2023-3- Osservava la Corte che il Tribunale aveva fatto applicazione della disciplina di cui all'art. 574 c.c., nella formulazione anteriore alla riforma della legge n. 151/1975, e ciò in considerazione del fatto che la successione si era aperta nel 1944, avendo la stessa Corte Costituzionale ritenuto che la sopravvivenza della norma fosse assicurata per le successioni anteriori alla riforma del 1975 (Corte Cost. n. 167/1992). Tuttavia evidenziava che nelle more era intervenuta la riforma della filiazione con la legge n. 219/2012 che ha dato piena attuazione al principio di non discriminazione in tema di filiazione, con la totale equiparazione tra i vari figli, a prescindere se siano nati all'interno ○ al di fuori del matrimonio, completando quindi il percorso già intrapreso con la legge n. 151/1975. L'appello doveva quindi ritenersi fondato, quanto alla determinazione delle quote spettanti ai due figli. Invero, sebbene non potesse pervenirsi alla disapplicazione dell'art. 574 c.c. per il preteso contrasto con le norme della CEDU (artt. 8 e 14), non trattandosi di norme equiparabili a quelle unionali, ed ancorché non potesse pervenirsi ad un'interpretazione dell'art. 574 c.c. conforme alle norme della CEDU, soccorreva quanto disposto dal D. Lgs. n. 154/2013, e precisamente dall'art. 104 che detta la disciplina transitoria a seguito della riforma della filiazione. La giurisprudenza della CEDU ha ripetutamente affermato la contrarietà alla Convezione di ogni discriminazione dei figli nati al di fuori del matrimonio per effetto di legislazioni nazionali, ravvisando il contrasto sia con l'art. 8 (che accorda tutela alla vita privata e familiare) che con l'art. 14 (che vieta ogni forma di discriminazione idonea a pregiudicare il godimento dei diritti e delle libertà assicurati dalla Convenzione). Ric. 2017 n. 08128 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -4- Doveva reputarsi priva di giustificazione ogni distinzione, anche ai fini successori, tra famiglia legittima e illegittima, anche perché l'art. 14 citato vieta ogni discriminazione fondata sulla nascita. La normativa del 2013 garantisce quindi la parificazione tra le varie tipologie di figli ed esclude quindi la necessità di dover rimettere la questione alla Corte Costituzionale. Il richiamo alla nuova nozione di parentela di cui all'art. 74 c.c., con la piena equiparazione tra i figli, anche ai fini successori trovava il conforto del comma 8 dell'art. 104 citato che, pur facendo espresso riferimento alle disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, ne giustifica l'applicazione estensiva anche a tutte le nuove norme del codice in tema di figli nati fuori del matrimonio. Poiché ai sensi dell'art. 315 c.c. tutti i figli hanno lo stesso status giuridico, tale idoneità si riflette anche in materia di successioni, il che elide anche il potenziale contrasto con i parametri mediati di legittimità costituzionali, stante la potenziale conflittualità con le norme euroconvenzionali. Ne conseguiva quindi che i due figli avevano diritto al medesimo trattamento successorio con identità delle quote sui beni relitti. Passando poi ad esaminare il secondo motivo di appello con il quale si contestava la corretta individuazione dei beni caduti in successione, la Corte d'Appello riteneva che non potessero includersi anche i beni asseritamente alienati dal convenuto prima della proposizione della domanda. Infatti, il contenuto dell'atto di citazione in merito all'individuazione dei beni destinati a comporre la massa era del tutto generico, e ciò anche in relazione all'indicazione del corrispettivo percepito a seguito della vendita. Ric. 2017 n. 08128 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -5- Mancava la produzione dei titoli di provenienza dei beni a favore del de cuius, non potendo supplire a tale mancata allegazione quanto accertato dal CTU, posto che le sue conclusioni si fondavano su documenti in realtà mai acquisiti ritualmente al processo. Quanto alla vendita di due complessi immobiliari con atti del 1980 e del 1990, i documenti comprovanti tale vendita erano stati prodotti solo all'udienza del 29/1/2009, allorché erano già maturate le preclusioni istruttorie. Ancora, la prova per testi non poteva essere ammessa non avendo parte appellante contrastato la motivazione in punto di inammissibilità della prova offerta dal Tribunale. Né poteva includersi nella massa il corrispettivo della vendita percetto dal convenuto dei beni in contrada Passi che erano pervenuti al genitore con atto cd. antenuziale del 3 aprile 1926. Tali beni erano stati "dati" dal de cuius al figlio con il menzionato atto, ed erano poi stati a loro volta donati da T V al convenuto con atto del 1951, per essere poi venduti verosimilmente proprio con gli atti del 1980 e del 1990. Tuttavia, a fronte di tale ricostruzione, gli appellanti non potevano pretendere di includere nella massa il ricavato della vendita, anche perché non era dato conoscere il corrispettivo percepito. Inoltre, non poteva accogliersi la richiesta di collazionare i beni oggetto delle due compravendite, in quanto oltre a non essere stati acquisiti gli atti di vendita nei termini prescritti, al più la collazione avrebbe dovuto avere ad oggetto i beni trasferiti con l'antenuziale del 1926. Ric. 2017 n. 08128 sez. S2 - ud. 19-01-2023 -6- Stante il rigetto del secondo motivo, la Corte rideterminava la somma dovuta agli appellanti, sulla base della diversa ripartizione effettuata, ricalcolando in aumento per gli appellanti anche l'importo delle somme dovute per la fruttificazione dei beni caduti in successione. In punto di spese di lite, la sentenza confermava la compensazione delle spese del primo grado, attese le particolari ragioni che avevano portato alla rideterminazione delle quote, mentre compensava solo per la metà quelle di appello, ponendo la residua parte a carico dell'appellato. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso