Cass. civ., sez. II, ordinanza 31/08/2018, n. 21503
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La donazione del bene in regime comunione legale effettuata da parte di uno solo dei due coniugi è invalida ai sensi dell'art. 184 c.c., previsione specifica e tendenzialmente onnicomprensiva che commina la sanzione dell'annullabilità a tutti gli atti dispositivi compiuti senza il consenso o in assenza di convalida, atti nel cui novero rientra anche la donazione avente ad oggetto beni immobili o mobili registrati.
Sul provvedimento
Testo completo
21503-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. L M - Presidente - Dott. L O - Consigliere - Ud. 21/03/2018 - Dott. U B - Consigliere - CC R.G.N. 2538/2015 Dott. A C - Consigliere - - Rel. Consigliere - Rep. C.I. Dott. M C Cron 21503 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2538-2015 proposto da: GORGOGLIONE ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla PIAZZA RAGUSA 60, presso lo studio dell'avvocato D C, e rappresentata e difesa dall'avvocato R B giusta procura in calce al controricorso;
ہے
- ricorrente -
contro
G S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato PIERO NODARO, e rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GRILLO in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonchè
contro
G R;
- intimato -
1260/18 OR avverso la sentenza n. 1163/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. L C che ha richiesto il rigetto del ricorso;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto di citazione del 12 agosto 2004 Gorgoglione Antonia e Gorgoglione Ruggiero convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani il germano S, chiedendo l'apertura della successione di Gorgoglione Michele Arcangelo e di Grimaldi Palma, dichiarando la nullità delle donazioni effettuate in vita dal primo in favore del convenuto, nella misura in cui ledevano la quota di legittima degli attori, con la conseguente reintegra della quota in questione, oltre alla condanna del convenuto alla restituzione dei frutti dei beni donati e goduti in maniera esclusiva, e con la successiva divisione della massa ereditaria. A sostegno della domanda deducevano che in data 3/10/2003 era deceduto in Barletta il genitore Gorgoglione Michele Arcangelo, lasciando a se superstiti il coniuge Grimaldi Palma ed i tre figli Antonia, Ruggiero e S;
inoltre la sua successione era regolata da testamento pubblico del 18/6/2002 che prevedeva delle disposizioni testamentarie a favore dei suoi congiunti. Tuttavia in data 19/6/2003 il de cuius aveva donato al figlio S con atto per notar Manno, alcune delle unità immobiliari che nel testamento erano invece state attribuite alla figlia Ric. 2015 n. 02538 sez. S2 - ud. 21-03-2018 -2- Antonia, oltre al fondo in Barletta alla contrada Carina o Boccuta. Aggiungevano, anche, che in vita il defunto aveva effettuato numerose donazioni in denaro sempre in favore del figlio S al fine di permettergli l'acquisto di terreni in Barletta ed in Cerignola, con la conseguenza che il valore complessivo della delle donazioni effettuate eccedeva l'ammontare disponibile con la lesione dei diritti degli altri legittimari. Infine, in data 3/12/2003 era deceduta ab intestato anche Grimaldi Palma, lasciando come unici eredi i tre figli. Si costituiva il convenuto il quale evidenziava la litispendenza con un altro giudizio pendente presso la sezione distaccata di Barletta ed avente ad oggetto la nullità della donazione del 19/6/2003, giudizio del pari instaurato dagli attori, e concludeva per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e comunque per il rigetto delle domande proposte. Con atto notificato in data 24/12/2008 gli attori rinunciavano agli atti del giudizio, rinuncia però non accettata dal convenuto. Quindi il Tribunale adito con la sentenza n. 889/2010, esclusa la possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio, rigettava le domande degli attori, in quanto non provate. A seguito di appello di G A, la Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 1163/2014, rigettava il gravame, compensando per un terzo le spese di lite e ponendo la residua parte a carico dell'appellante. In primo luogo rilevava che non poteva essere accolta l'eccezione dell'appellato secondo cui non poteva pervenirsi ad una decisione nel merito, dovendo escludersi la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, posto che, una volta esclusa la intervenuta accettazione della rinuncia agli atti del giudizio operata dalle originarie parti Ric. 2015 n. 02538 sez. S2 ud. 21-03-2018 -3- attrici, e dovendosi distinguere la rinuncia de qua dalla rinuncia alla domanda, si imponeva da parte del giudice di primo grado una decisione nel merito della controversia. Quanto alla doglianza di merito, che investiva l'affermazione del Tribunale in punto di carenza di prova della domanda attorea, la sentenza d'appello richiamava la giurisprudenza di legittimità per la quale in caso di esercizio dell'azione di riduzione, l'attore deve allegare e comprovare gli elementi che la fondano, laddove nel caso in esame, gli attori si erano limitati a richiamare il contenuto del testamento paterno e dell'atto di donazione del 19/6/2003, facendo anche un non precisato riferimento a donazioni indirette, affermazioni queste soddisfacevano il requisito di specificità dellache non domanda. Solo in appello si era cercato di porre rimedio a tali carenze, ma con la mera indicazione del valore catastale dei beni, ma senza specificare quale realmente fosse il loro valore di mercato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G A sulla base di due motivi. Gorgoglione S ha resistito con controricorso. Gorgoglione Ruggiero non ha svolto difese in questa fase.
2. Preliminarmente deve essere disattesa la deduzione di cui al controricorso secondo cui l'appello era da reputarsi inammissibile. Si sostiene, infatti, che a seguito della rinuncia agli atti formulata dagli attori, sebbene non accettata dal convenuto, gli attori stessi non avevano precisato le loro conclusioni nel merito, instando semplicemente per la dichiarazione di estinzione del giudizio, con la conseguenza che le domande in Ric. 2015 n. 02538 sez. S2 - ud. 21-03-2018 -4- origine proposte dovevano reputarsi abbandonate ed insuscettibili di riproposizione in sede di appello. Osserva il Collegio che la questione è stata quanto meno implicitamente risolta dal giudice di appello, e che pertanto il convenuto per contestarne la correttezza avrebbe dovuto proporre un motivo di ricorso incidentale, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo alla ricorrenza di una causa di inammissibilità del gravame. Ed, invero, il Tribunale ha escludendo che fosse maturata la fattispecie estintiva di cui all'art. 306 c.p.c., in assenza dell'adesione del convenuto alla rinuncia agli atti degli attori, ed ha reputato doveroso pronunciare nel merito della domanda attorea, pervenendo al suo rigetto, in tal senso opinando che la domanda attorea fosse ancora in piedi. La Corte d'appello ha a sua volta deciso nel merito la causa, disattendendo la deduzione dell'appellato secondo cui in realtà si sarebbe dovuta dichiarare la cessazione della materia del contendere, ed è pervenuta al rigetto dell'appello, che investiva la correttezza della decisione di prime cure che aveva reputato che la domanda attorea non fosse provata. Pertanto, ha quanto meno implicitamente, ritenuto che le domande di merito degli attori, che erano le uniche proposte nel giudizio, dovessero essere decise, escludendo quindi che la rinuncia agli atti ne precludesse la disamina, non potendosi attribuire a tale rinuncia la sua efficacia in assenza dell'adesione del convenuto. Sempre in via preliminare deve rilevarsi l'invalidità della procura con la quale la ricorrente ha nominato come proprio difensore, in aggiunta a quello originario, l'avv. Ruggiero Bollino, attesa l'inapplicabilità alla fattispecie ratione temporis, trattandosi di causa già pendente alla data del 4 luglio 2009, Ric. 2015 n. 02538 sez. S2 - ud. 21-03-2018 -5- della novellata previsione di cui all'art. 83 c.p.c., in assenza di designazione del nuovo difensore con procura speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata (conf. Cass. n. 18323/2014).
3. Il primo motivo di ricorso lamenta ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla nullità delle donazioni effettuate dal de cuius con atto del 19/6/2003, in violazione