Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2022, n. 44895
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BANCO BPM S.P.A. GRECO LUIGI CREDITO FONDIARIO S.P.A. QUALE MANDATARIA DI BANCA CARIGE S.P.A. CREDITO FONDIARIO S.P.A. QUALE MANDATARIA DI BRAMITO SPV S.R.L. avverso l'ordinanza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso G e l'annullamento con rinvio relativamente alle posizioni degli altri ricorrenti. Letta la memoria della difesa di Banco BPM e le memorie di replica di Banca Carige e Bramito.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 8 giugno 2021, la Sesta Sezione penale di questa Corte di cassazione, annullava con rinvio il provvedimento del tribunale di Bologna sezione misure di prevenzione datato 23 novembre 2020 che aveva respinto alcune istanze di ammissione allo stato passivo ex art. 52 D.Lvo 159/2011, inerenti le utilità ascritte e confiscate a G G, soggetto condannato per il reato di associazione di stampo mafioso nel procedimento c.d. Aemilia;
in particolare, il giudice di legittimità, reputava che la domanda di ammissione avanzata da G Luigi fosse stata delibata in violazione del contraddittorio. Quanto invece alle domande degli istituti di credito si assumeva, nella pronuncia di annullamento, quanto al requisito della buona fede, che la stessa sia da riconoscere "quando emerge una credibile inconsapevolezza delle attività svolte dal prevenuto...il convincimento del terzo sulla situazione . apparente deve essere incolpevole e la relativa indagine sul punto deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza...". E ad avviso del giudice dell'annullamento (vedi pagina 13 della motivazione):" per escludere la Banca istante dalla partecipazione al passivo della procedura, occorrerà verificare se la stessa, nell'occasione, ha operato con la dovuta diligenza imposta dal ruolo, mettendo in atto tutti quegli accorgimenti imposti dalla disciplina di riferimento che avrebbero determinato l'emersione delle situazioni in fatto destinate a disvelare la strumentalità".
1.2 Con successiva ordinanza in data 13 dicembre 2021, il tribunale di Bologna quale giudice del rinvio, respingeva le domande di ammissione al passivo formulate da BANCO BPM S.P.A., GRECO LUIGI, CREDITO FONDIARIO S.P.A. QUALE MANDATARIA DI BANCA CARIGE S.P.A. e CREDITO FONDIARIO S.P.A. QUALE MANDATARIA DI BRAMITO SPV S.R.L.;
riteneva il giudice del rinvio, quanto al G, che lo stesso non aveva compiuto i controlli e le verifiche necessarie tali da fare emergere la strumentalità dell'attività della Giglio s.r.l. rispetto alle condotte illecite del Giglio Giuseppe. In relazione ai crediti bancari si perveniva ad analoghe conclusioni osservando come, per ciascuno dei crediti, fossero stati omessi i necessari controlli che potevano fare emergere il modus operandi delle imprese, i collegamenti tra le stesse, il coinvolgimento anche di altri coindagati del Giglio (Falbo Francesco) e cioè circostanze tali da dovere escludere la buona fede anche in ragione del considerevole importo dei mutui erogati.
1.3 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione tutti gli interessati. Il G, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. a) cod.proc.pen. per esercizio da parte del giudice penale di potestà riservate dalla legge agli organi fallimentari e violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge fallimentare;
deduceva al proposito che il credito era maturato nei confronti della Giglio s.r.l. e la domanda doveva pertanto avrebbe dovuto essere avanzata e decisa dagli organi fallimentari;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione dell'art. 58 D.Lvo 159/2011 quanto alla ritenuta
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso G e l'annullamento con rinvio relativamente alle posizioni degli altri ricorrenti. Letta la memoria della difesa di Banco BPM e le memorie di replica di Banca Carige e Bramito.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 8 giugno 2021, la Sesta Sezione penale di questa Corte di cassazione, annullava con rinvio il provvedimento del tribunale di Bologna sezione misure di prevenzione datato 23 novembre 2020 che aveva respinto alcune istanze di ammissione allo stato passivo ex art. 52 D.Lvo 159/2011, inerenti le utilità ascritte e confiscate a G G, soggetto condannato per il reato di associazione di stampo mafioso nel procedimento c.d. Aemilia;
in particolare, il giudice di legittimità, reputava che la domanda di ammissione avanzata da G Luigi fosse stata delibata in violazione del contraddittorio. Quanto invece alle domande degli istituti di credito si assumeva, nella pronuncia di annullamento, quanto al requisito della buona fede, che la stessa sia da riconoscere "quando emerge una credibile inconsapevolezza delle attività svolte dal prevenuto...il convincimento del terzo sulla situazione . apparente deve essere incolpevole e la relativa indagine sul punto deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza...". E ad avviso del giudice dell'annullamento (vedi pagina 13 della motivazione):" per escludere la Banca istante dalla partecipazione al passivo della procedura, occorrerà verificare se la stessa, nell'occasione, ha operato con la dovuta diligenza imposta dal ruolo, mettendo in atto tutti quegli accorgimenti imposti dalla disciplina di riferimento che avrebbero determinato l'emersione delle situazioni in fatto destinate a disvelare la strumentalità".
1.2 Con successiva ordinanza in data 13 dicembre 2021, il tribunale di Bologna quale giudice del rinvio, respingeva le domande di ammissione al passivo formulate da BANCO BPM S.P.A., GRECO LUIGI, CREDITO FONDIARIO S.P.A. QUALE MANDATARIA DI BANCA CARIGE S.P.A. e CREDITO FONDIARIO S.P.A. QUALE MANDATARIA DI BRAMITO SPV S.R.L.;
riteneva il giudice del rinvio, quanto al G, che lo stesso non aveva compiuto i controlli e le verifiche necessarie tali da fare emergere la strumentalità dell'attività della Giglio s.r.l. rispetto alle condotte illecite del Giglio Giuseppe. In relazione ai crediti bancari si perveniva ad analoghe conclusioni osservando come, per ciascuno dei crediti, fossero stati omessi i necessari controlli che potevano fare emergere il modus operandi delle imprese, i collegamenti tra le stesse, il coinvolgimento anche di altri coindagati del Giglio (Falbo Francesco) e cioè circostanze tali da dovere escludere la buona fede anche in ragione del considerevole importo dei mutui erogati.
1.3 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione tutti gli interessati. Il G, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. a) cod.proc.pen. per esercizio da parte del giudice penale di potestà riservate dalla legge agli organi fallimentari e violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge fallimentare;
deduceva al proposito che il credito era maturato nei confronti della Giglio s.r.l. e la domanda doveva pertanto avrebbe dovuto essere avanzata e decisa dagli organi fallimentari;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione dell'art. 58 D.Lvo 159/2011 quanto alla ritenuta
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