Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2018, n. 42556
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M GRO nato a Predappio il 15/06/1946 avverso la sentenza del 7/11/2016 del Tribunale di Ferrara in funzione di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice di appello, ha confermato, con il provvedimento impugnato, la sentenza del Giudice di pace di Ferrara con la quale G M era stato condannato alla pena di euro 50,00 di multa, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni liquidato in euro 300,00 oltre spese. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di minaccia. 2.1.1. Il ricorrente deduce che la parte lesa era assente al momento della presunta minaccia, tanto che questa ne veniva a conoscenza tramite il C, come confermato dal testimone escusso al dibattimento. 2.1.2. Il ricorrente si duole del giudizio di attendibilità svolto dal giudice di appello, sulla deposizione del teste della difesa che aveva rappresentato che era stato proprio il C ad aggredire verbalmente l'imputato, perché convinto che questi fosse entrato indebitamente nel proprio fondo. Inoltre, a parere del ricorrente, non sono state prese in esame le circostanze dell'azione, che si è svolta in una zona di caccia, frequentata da soggetti armati, senza tenere conto della condotta che i cacciatori devono porre in essere a tutela da rischi, per sé e per i propri animali. 2.1.3. Infine si sottolinea come la decisione contrasti con altra pronuncia irrevocabile (sentenza del 8 aprile 2015, di assoluzione dell'imputato con persona offesa proprio il Cavadagna, relativa ai reati di cui agli artt. 707, 637 cod. pen.) 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale assumendo che è stata reputata attendibile la parte lesa, mentre è stata screditata la deposizione del testimone della difesa, unico teste oculare a fronte della deposizione del teste C, parte lesa di altro parallelo procedimento, quindi privo di attendibilità rispetto a quella da riconoscersi all'unico teste neutro indicato dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
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