Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2023, n. 22010
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In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 11748/2018 Numero sezionale 815/2023 Numero di raccolta generale 22010/2023 Data pubblicazione 24/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: composta dagli Ill.mi Magistrati: esecuzione forzata Luigi Giovanni Lombardo - Presidente - Mauro Mocci - Consigliere - R.G.N. 11748/2018 Aldo Carrato - Consigliere - C.C. – 23.2.2023. Giuseppe Grasso - Consigliere - Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11748/2018 R.G. proposto da IV IZ, IV AN, IV IL, IV NZ, OP EN E IO IO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Generoso Benigni, RA De Santis e ZI IV, con elezione di domicilio in Roma, Viale Cortina D'Ampezzo n. 269. - RICORRENTI–
contro
OS CL, AN IU SS, AN LI RA, AS UG, AS IO, RI CE, rappresentati e difesi dagli avv.ti SS IO DU e GI EL DU, con elezione di domicilio in Roma, alla Via LL Frezza n. 59. -CONTRORICORRENTI- e Numero registro generale 11748/2018 Numero sezionale 815/2023 Numero di raccolta generale 22010/2023 Data pubblicazione 24/07/2023 NI UC, AV NC E AVA FE, rappresentati e difesi dall'avv. Aniello De Ruberto, con domicilio in Napoli, Via S. IA n. 15. -CONTRORICORRENTI- nonché IN S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., IN LA, PA CE, PA EM, PA RI IA, PA LA, PA NN RI, AN SU, IO ER, ZZ IZ, ZZ RA, ZZ IE, GI IO, GI EM, AB DELLA SAIA, quale erede di IO CL, DI CO RA, AN MI AO, AV AV. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 730/2018, pubblicata in data 13.2.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.2.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa AR Dell'Erba, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza non definitiva n. 1781/1975, il Tribunale di Avellino, in accoglimento delle domande proposte da NT DU, ha condannato la Avis S.R.L. (ora VA s.r.l.) e TO VA a demolire le strutture e le costruzioni illegittime eseguite nell'area dell'ex edificio CE (in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 61), come meglio descritte in atti e a rilasciare tutta l'area al di là del muro e pilastri sopra indicati, libera di costruzioni ed opere ai legittimi proprietari". 2 di 9 Numero registro generale 11748/2018 Numero sezionale 815/2023 Numero di raccolta generale 22010/2023 Data pubblicazione 24/07/2023 La sentenza è stata confermata in appello ed è poi passata in giudicato. Con successivo ricorso dell'8.10.1977, NT DU ha chiesto al Pretore di Avellino - ai sensi dell'art. 612 c.p.c. - di determinare le modalità con cui procedere alla demolizione delle strutture abusive e al "rilascio di tutta l'area al di là del muro e pilastri sopra indicati, libera di costruzioni ed opere ai legittimi proprietari. Con una prima ordinanza del 28.10.1978, il giudice dell'esecuzione ha disposto l'abbattimento delle opere indicate nella planimetria allegata alla relazione del CTU ing. Alviggi;
poi l'esecuzione è stata più volte differita per i tentativi di definizione transattiva della lite. Nelle more sono deceduti NT DU ed NN CE, con intervento nell'esecuzione dei rispettivi eredi. Con istanza del 23.5.2015, la società esecutata ha chiesto di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che il Tribunale di Avellino, con sentenza definitiva n. 1049/2014, aveva liquidato il risarcimento dei danni spettanti alle parti procedenti, per le violazioni oggetto di causa. Con successivo provvedimento del 12.10.2015, il GE, in accoglimento dell'istanza, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'improseguibilità dell'esecuzione, affermando che la condanna degli esecutati al risarcimento del danno sostituiva la pronuncia di rimessione in pristino oggetto della richiesta di fissazione delle modalità di esecuzione. La pronuncia è stata riformata in appello su ricorso di LE RO, in nome proprio e quale erede legittima di NT DU, da SS IO DU e GI EL DU, GO SO, IO SO e ZO MA, nella qualità di eredi legittimi di NN CE in SO. 3 di 9 Numero registro generale 11748/2018 Numero